Re:
Scritto da: Matteo, Berghem 17/12/2004 11.17
Aspetto che qualcuno mi spieghi cosa dice la legge.
Se anche Ciampi è contro significa che la riforma è buona.
Peccato che è lievemente (ma giusto lievemente, eh) contraria alla costituzione, prevedendo un controllo diretto della ministro della giustizia sulla magistratura, cosa vietata appunto della legge maxima. I poteri dello stato devono restare separati, mentre questa legge, in particolare sui procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, prevede una notevole interferenza del ministro della giustizia.
Poi sei vuoi possiamo iniziare a discutere dei vantaggi e degli svantaggi della separazione delle carriere, ma non basterebbe la giornata per discuterne.
Intanto dai un'occhiata al messaggio integrale di Ciampi alle camere.
Cio' premesso, espongo -prosegue Ciampi- qui di seguito quanto da me rilevato.
1) l'articolo 2, comma 31 lettera a), cosi' recita: 'Relazioni sull'amministrazione della giustizia. 1. entro il 20mo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il ministro della Giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso...' questa norma -sottolinea Ciampi- la' dove prevede che le comunicazioni del ministro della Giustizia alle Camere comprendono le 'linee di politica giudiziaria per l'anno in corso', si pone in
evidente contrasto con le segutni disposizioni costituzionali: con l'art. 101, in base al quale i giudici 'sono soggetti soltanto alla legge'; con l'art. 104, secondo cui
la magistratura 'costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere'; con l'art. 110, che, nel definire le attribuzioni del ministro della Giustizia, le limita -'ferme le competnze del Consiglio superiore della magistratura'- alla 'organizzazione' e al 'funzionamento dei servizi relativi alla giustizia"'.
"La norma approvata dalle Camere -spiega Ciampi- configura un potere di indirizzo in capo al ministro della Giustizia, che non trova cittadinanza nel titolo IV della Costituzione, in base al quale l'esercizio autonomo e indipendnete della funzione giudiziaria e' pieenamente tutelato, sia nei confronti del potere esecutivo, sia rispetto alle attribuzioni dello stesso Consiglio superiore della magistratura". "Aggiungo che l'indicazione di obiettivi primari che l'attivita' giudiziaria dovebbe perseguire nel corso dell'anno ('linee di politica giudiziaria') determina di per se' la violazione anche dell'art., 112 della Costituzione, in base al quale 'il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale': il carattere assolutamente generico -sottolinea Ciampi- della formulazione della norma in esame crea uno spazio di discrezionalita' politica destinato ad incidere sulla giurisdizione".
2) "Strettamente connessa a quella appena esaminata e' la questione posta dal criterio direttivo della delega indicato dall'art. 2, comam 14, lettera c): 'istituzione presso ogni dirzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio per il monitoraggio dell'esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitica manifestata con l'esercizio dell'azione penale o con mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali"'.
"Anche questa disposizione -scrive Ciampi- si pone il palese contrasto con gli articoli 101, 104 e 110 della Costituzione. Infatti, se si considera la finalita' espressamente indicata dalla norma, risulta evidente che il monitoraggio dell'esito dei procedimenti -fase per fase, grado per grado- affidato a strutture del Ministero della Giustizia, esula dalla 'organizzazione' e dal 'funzionamento dei servizi relativi alla giustizia', che costituiscono il contenuto e il limite costituzionale delle competenze del ministro".
"Inoltre, da questa forma di monitoraggio, avente ad oggetto il contenuto dei provvedimenti giudiziari, deriva -prosegue Ciampi- un grave condizionamento dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni; in particolare, il riferimento alla possibilita' di verificare livelli di infondatezza 'della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale' integra una ulteriore violazione del citto articolo 112 della Costituzione".
3) "Parimenti riferita alla posizione del Ministro della Giustizia -scrive Ciampi- e' l'altra questione riguardante la facolta' di imnpugnativa a lui attribuita dall'articolo 1, comma 1, lettera m), a norma del quale lo stesso ministro e' 'legittimato a ricorree in sede di giustizia amministrativa contro le delibere (del Consiglio superiore della magistratura) concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al n. 3)'. Tale previsione contrasta palesemente con l'art. 134 della Costituzione nella parte in cui stabilisce che e' la Corte costituzionale a giudicare sui 'conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato', compresi quindi i conflitti tra Consiglio superiore della magistratura e Ministro della Giustizia relativi alle procedure per il conferimento o la proroga degli incarichi dirttivi".
"Sul punto -ricorda Ciampi- la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi piu' volte, segnatamente nelle sentenze n. 379 del 1992 e n. 380 del 2003. In quest'ultima, ha affermato, in particolare, che gli articoli 105 e 110 della Costituzione disegnano un sistema di precisa ripartizione delel autonome sfere di competenza del Consiglio superiore e del Ministro e che questi 'non ha un generale potere di sindacato intrinseco, ne' tanto meno di riesame, sul contenuto degli apprezzamenti e scelte discrezionali operate dal Consiglio superiore della magistratura rispetto a valutazioni attribuite alla definitiva deliberazione del Consiglio stesso"'.
"Ne consegue che, in tema di conferimento o di proroga degli incarichi direttivi9, il rapporto tra Consiglio e Ministro implica soltanto un 'vincolo di metodo'. Tale vincolo impedisce -sottolinea Ciampi- il ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione, una volta che il 'confronto' -per usare l'espressione della Corte costituzionale- sia avvenuto 'a seguito di un ewame effettivo ed obiettivo, dialetticamente svolto'. In caso contrario, il ministro assumerebbe il ruolo di titolare di un interesse legittimo contrapposto a quello del Consiglio superiore. Parificabile a quello del controinteressato che si dolga di essere stato escluso".
"La Corte costituzionale -aggiunge Ciampi- nelle citate sentenze ha affermato che 'il Ministro deve dare corso al procedimento non essendo investito di particolari poteri di rinvio o di riesame, ricadendo su di lui il dovere di adottare l'atto di propria competenza'; ed ancora, che 'non spetta al Ministro della Giustizia non dare corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento di ufficio direttivo (ed ora anche di proroga) sulla base di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura".
4) "Altra questione di fondamentale importanza -scrive Ciampi nal quarto ed ultimo punto della lettera- e' quella della menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura risultante da diverse disposizioni della legge delega. A tale proposito, ricordo che, in base all'art. 105 della Costituzione, 'Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimeti disciplinari nei riguardi dei magistrati'.
Tali poteri del Consiglio superiore risultano -in palese contrasto con il dettato costituzionale- sensibilmente ridimensionati, in quanto il sistema delineato nella legge delega colloca al centro di ogni procedura concorsuale la Scuola superiore della magistratura, struttura esterna al Consiglio superiore, e apposite commissioni, anche esse esterne allo stesso Consiglio".
"Infatti, secondo quanto dispone l'articolo 2, comma 1, lettera l) numeri 3.1 e 3.2, il Consiglio superiore -prosegue Ciampi- deve asegnare i posti ai magistrati 'che abbiano frequentato con favorvole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura' e 'che risultino positivamente valutti nel concorso' per titoli ed esami o nel concorso per titoli 'previsto dalla lettera f) numero 2', prima e seconda parte. Nello stesso senso recitano le disposizioni contenute nei numeri 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 9.1 e 9.2 della lettera l), nonche', per il passaggio della funzione giudicante a quella requirente e viceversa, nei numeri 1 e 3 della lettera g) e, per le funzioni direttive, nel numero 17 della lettera h) e nel numero 6 della lettera i)".
"L'assegnazione da parte del Consiglio superiore della magistratura deve avvenire 'secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parita' di graduatoria, secondo l'anzianita' di servizio' (articolo 2, comma 1 lettera l), numero 3.5). Nello stesso senso -scrive Ciampi- le disposizioni contenute nei numeri 4.5, 7.5 e 9.5 della lettera l) e, per le funzioni semidirettive, nel numero 2 della lettera m)".
"Il sistema sopra delineato -spiega Ciampi- sottopone sostanzialmente il Consiglio superiore della magistratura a un regime di vincolo che ne riduce notevolmente i poteri definiti nel citato articolo 105 della Costituzione. L'invasione della sfera di competenza riservata al Consiglio e' particolarmente evidente nell'ipotesi in cui i candidati siano stati esclusi nell'ambitoi delle predette procedure. Infatti, alolrche' manchino il favorevole giudizio conseguito presso la Scuola superiore o la positiva valutazione nel concorso da parte della Commissione, il Consiglio non puo' neppure prendere in considerazione la posizione del candidato escluso".
"Per i motivi di palese incostituzionalita' innanzi illustrati -conclude Ciampi- chiedo alle Camere -a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione- una nunova deliberazione in ordin ealla legge a me trasmessa il 3 dicemrbe 2004. Con l'occazione ritengo opportuno rilevare quanto l'analisi del testo sia resa difficile dal fatto che le disposizioni in esso contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo dei quali consta di 49 commi ed occupa 38 delle 40 pagine di cui si compone il messaggio legislativo. A tale proposito, ritengo che questa possa essere la sede propria per richiamare l'attenzione del Parlamento su un modo di legiferare -invalso da tempo- che non appare coerente con la ratio delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e, segnatamente, con l'art. 72 della Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata 'articolo per articolo e con votazione finale"'.