Non terroristi, ma guerriglieri: assolti islamici

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Matteo, Berghem
00martedì 1 febbraio 2005 14:47
VERGOGNOSO


È IL MAROCCHINO MOHAMED DAKI. PER ORA NESSUNA NOTIZIA DI UN PROVVEDIMENTO D’ESPULSIONE

Terrorismo: si prepara ad uscire uno dei tre islamici assolti a Milano.
La sentenza del 24 gennaio scorso che ha assolto tre presunti terroristi di Al Qaida fa il suo primo danno.
Arrestato il 4 aprile del 2003, il marocchino Mohamed Daki si prepara ad uscire dal carcere di Como dove è stato detenuto per 22 mesi, per effetto della sentenza assolutoria decisa per lui dal giudice milanese Clementina Forleo. La sua scarcerazione avverrà giovedì 3 febbraio, cioè dopo aver di fatto già espiato più di quella pena a un anno e dieci mesi ai quali è stato condannato, non per terrorismo ma per reati minori. Daki, considerato dagli inquirenti un “anello” importante tra Al Qaida e le sue ramificazioni europee, in teoria dovrebbe essere espulso dall’Italia non appena varcherà il cancello del carcere. Ma di fatto non si hanno notizie certe.



Intanto tra inquirenti e investigatori si ricorda chi è Mohamed Daki, detto anche “lo specialista”, o l’amico dei kamikaze che hanno firmato di fatto con l’11 settembre l’avvio della stagione del terrore di Osama Bin Laden. Nato a Casablanca, in Marocco, Daki ha vissuto a lungo ad Amburgo, la città che per ragioni diverse si è trovata ad essere il crocevia di personaggi di rilievo di Al Qaeda, come Mohamed Atta e altri due piloti kamikaze delle Torri Gemelle che con lui studiavano all’università locale. O come lo sceicco Abderrazak, considerato uno dei luogotenenti di Osama Bin Laden, che ad Amburgo faceva vivere la famiglia e dove era un frequentatore strenuo della moschea Al Quds, cioè la “scuola” ideologica di Atta e dei suoi “fratelli”. E la coincidenza non è solo territoriale. Lo stesso Daki ha ammesso senza problemi di aver conosciuto i piloti kamikaze.
Da Amburgo, Daki “trasloca” a Reggio Emilia agli inizi del 2003. Ma mantiene i contatti. Al punto che è proprio lo sceicco Abderrazak, da Amburgo, a dargli il compito di gestire, insieme ad un altro “fratello”, Merai, il soggiorno e l’invio in Iraq via Siria di Maxamed Cabdullah Ciise, il somalo proveniente dalla Gran Bretagna, arrestato a Milano, considerato un personaggio di spicco dell’organizzazione. Daki si dà da fare. Arriva a Milano e incontra il suo “ospite” vicino all’istituto di viale Jenner. Ma il procacciamento di documenti falsi subisce dei ritardi che si riveleranno “strategici” per le indagini milanesi.
Non solo. Il nome e il ruolo di Daki, oltre a quello dello sceicco Abderrazak, si era rivelato strategico per i magistrati spagnoli che nel giugno dello scorso anno, in collaborazione con gli inquirenti milanesi, hanno individuato in “Mohamed l’egiziano” l’ideatore della strage di Madrid.




Ogni commento sarebbe inutile.

dubh
00martedì 1 febbraio 2005 14:51
E mo'...
Corcaigh
00martedì 1 febbraio 2005 16:39
dum du dum du-dum du du du dum

(in realtà è la colonna sonora dello Squalo, so che nessuno l'aveva capito, secondo me ci sta bene quando sta per scatenarsi una rissa virtuale [SM=g27828] [SM=g27828] [SM=g27828] [SM=g27828] [SM=g27828] )

[SM=x145486]
Matteo, Berghem
00martedì 1 febbraio 2005 16:59
Brescia arresta i due islamici prosciolti a Milano
La magistratura di Brescia ha rinnovato l’ordinanza di custodia cautelare per terrorismo internazionale nei confronti di Noureddine Drissi e Kamel Hamroui. Si tratta dei due presunti estremisti islamici per i quali il gup di Milano, Clementina Forleo, nei giorni scorsi aveva trasmesso gli atti a Brescia, dichiarandosi incompetente e revocando a loro carico la misura di custodia cautelare in relazione al terrorismo internazionale.


Su richiesta del procuratore aggiunto di Brescia, Roberto Di Martino, il gip ha anche rinnovato la custodia cautelare per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per questo reato i due si trovano ancora in carcere. Con la stessa sentenza - ordinanza con cui il gup Forleo si dichiarava incompetente, erano stati assolti dall'accusa di terrorismo internazionale altri tre imputati nel processo milanese che erano, invece, stati condannati per reati cosiddetti satellite.
imperatoreluca
00martedì 1 febbraio 2005 19:28
Re:

Scritto da: Matteo, Berghem 01/02/2005 16.59
Brescia arresta i due islamici prosciolti a Milano
La magistratura di Brescia ha rinnovato l’ordinanza di custodia cautelare per terrorismo internazionale nei confronti di Noureddine Drissi e Kamel Hamroui. Si tratta dei due presunti estremisti islamici per i quali il gup di Milano, Clementina Forleo, nei giorni scorsi aveva trasmesso gli atti a Brescia, dichiarandosi incompetente e revocando a loro carico la misura di custodia cautelare in relazione al terrorismo internazionale.


Su richiesta del procuratore aggiunto di Brescia, Roberto Di Martino, il gip ha anche rinnovato la custodia cautelare per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per questo reato i due si trovano ancora in carcere. Con la stessa sentenza - ordinanza con cui il gup Forleo si dichiarava incompetente, erano stati assolti dall'accusa di terrorismo internazionale altri tre imputati nel processo milanese che erano, invece, stati condannati per reati cosiddetti satellite.



finalmente un pò di buonsenso

Matteo, Berghem
00mercoledì 2 febbraio 2005 08:49
....e adesso la clementina vada a zappare la terra...
gior77
00mercoledì 2 febbraio 2005 10:03
Re:

Scritto da: Matteo, Berghem 02/02/2005 8.49
....e adesso la clementina vada a zappare la terra...



e speriamo che sia in buona compagnia, con tutti quelli che hanno volute quelle leggi idiote che le hanno permesso di fare quella sentenza.

o loro non hanno colpa?
Matteo, Berghem
00mercoledì 2 febbraio 2005 10:49
Re: Re:

Scritto da: gior77 02/02/2005 10.03


e speriamo che sia in buona compagnia, con tutti quelli che hanno volute quelle leggi idiote che le hanno permesso di fare quella sentenza.

o loro non hanno colpa?



Islamici assolti, Castelli: forte dubbio di un atto abnorme del giudice milanese

Il giudice per le udienze preliminari di Milano potrebbe averla fatta proprio grossa: il Guardasigilli ne è quasi convinto e ieri l’ha detto chiaro e tondo. «Non è infondato il dubbio che il magistrato abbia emesso un provvedimento abnorme o affetto da grave negligenza», sono state le parole di Roberto Castelli in risposta ad alcune interrogazioni sul “caso Forleo”. Escludendo che siano necessarie modifiche legislative per la repressione del terrorismo internazionale, il ministro della Giustizia ha fatto così presente che l’organizzazione Ansar Al Islam citata nella sentenza di Milano «figura nelle liste antiterrorismo sia dell’Onu sia della Ue», come pure tre dei cinque imputati assolti dal gup Forleo. Via libera allora «ai necessari accertamenti preliminari finalizzati a verificare se via sia stata, da parte della dottoressa Forleo, una condotta negligente sotto il profilo della omessa valutazione di atti normativi rilevanti ai fini della decisione da assumere».
[Data pubblicazione: 28/01/2005]
Matteo, Berghem
00mercoledì 2 febbraio 2005 10:50
Re: Re:

Scritto da: gior77 02/02/2005 10.03


e speriamo che sia in buona compagnia, con tutti quelli che hanno volute quelle leggi idiote che le hanno permesso di fare quella sentenza.

o loro non hanno colpa?



Quanto alle modifiche normative sollecitate da alcuni interroganti per evitare che il ripetersi di interpretazioni come quella del gup di Milano favoriscano i terroristi, secondo Castelli, quelle non servono. «L’articolo 270 bis del codice penale non necessita di alcuna modifica - ha detto - in quanto copre, già adesso, inequivocabilmente, le aree di possibile intervento, sottoponendo a sanzione i partecipanti alle associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione anche se tali atti sono rivolti contro interessi stranieri».
gior77
00mercoledì 2 febbraio 2005 11:17
Re: Re: Re:

Scritto da: Matteo, Berghem 02/02/2005 10.50


Quanto alle modifiche normative sollecitate da alcuni interroganti per evitare che il ripetersi di interpretazioni come quella del gup di Milano favoriscano i terroristi, secondo Castelli, quelle non servono. «L’articolo 270 bis del codice penale non necessita di alcuna modifica - ha detto - in quanto copre, già adesso, inequivocabilmente, le aree di possibile intervento, sottoponendo a sanzione i partecipanti alle associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione anche se tali atti sono rivolti contro interessi stranieri».



mah ... sarà ... puoi dirmi quello che vuoi, e anche quel pirla di Castelli può dirmi quello che vuoi, ma se un giudice rilascia tre persone accusate di terrorismo sostenendo che non è competente e che alcune prove non possono essere utilizzate per tale provvedimento, la colpa non può essere sempre colpa dei giudici, corrotti, comunisti, faziosi, tutto quello che vuoi, ma devono applicare la legge, su questo non ci piove.

Forse Castelli si dimentica delle rogatorie. Forse Castelli si dimentica del rito abbreviato, in cui non sono ammesse certe prove, come per esempio le testimonianze orali.
Ma sì, hai ragione, Castelli si ricorda solo di quello che gli fa comodo.
Matteo, Berghem
00mercoledì 2 febbraio 2005 12:28
Se Castelli è un pirla, la clementina cosa è??[SM=g27816] [SM=g27816] [SM=g27816] [SM=x145464]
Allora come mai i giudici di Brescia l'hanno smentita?
Chi delle 2 procure non sta apllicando la legge?
Mi stupisco che non si abbia il coraggio e l'onestà morale di dire che la clementina ha favorito la scarcerazione di pericolosi TERRORISTI!!!
E smettiamola di difenderla. [SM=g27826] [SM=g27826]







E se non mi dai ragione mi riprendo Zenoni !!! [SM=x145445]
Sean1
00mercoledì 2 febbraio 2005 13:38
vi propongo di legger questo aricolo che secondo me e' illuminante :

L'ANALISI
Se il senso comune
diventa legge
di GIUSEPPE D'AVANZO

C'era da attendersi che, all'ordinanza che ha mandato liberi tre islamici accusati di essere terroristi a Milano, si opponesse un'altra di segno opposto o correttivo. È arrivata da Brescia, con inconsueta rapidità. Come per la decisione del giudice milanese Clementina Forleo, più che esultare o maledire - tentazione a cui pericolosamente cede qualche ministro - conviene innanzitutto capire. Difficile capire, in verità, perché il giudice di Brescia, Roberto Spanò, non parli a testa fredda e deprechi, apostrofi, ammonisca, strepiti con incomprensibile ardore contro la toga milanese.

Più agevole comprendere che egli risponde, nella sua ordinanza, a tre domande. Quali sono le prove accettabili e legittime in un processo per terrorismo internazionale? Come si può decidere o giudicare la finalità - guerriglia o terrorismo - di un'organizzazione islamica? Qual è il criterio con cui interpretare le norme della legge? Nelle risposte affiora qualche conclusione sorprendente di cui bisognerà tener conto.
L'utilizzabilità delle prove raccolte dal pubblico ministero è stato uno dei capitoli più limpidi dell'ordinanza di Milano. Il giudice Clementina Forleo si è trovata sul tavolo ogni sorta di frammento investigativo e dispaccio d'intelligence. Il lavoro all'ingrosso del pubblico ministero Stefano Dambruoso, escludendo vincoli, forme, termini, aveva accumulato "acquisizioni informative" o "investigative" di natura ignota o non specificata; notizie raccolte, come si dice, in "contesti di collaborazione internazionale" o provenienti da "segnalazioni di organismi americani" o da "dati forniti dal BKA tedesco". Insomma, tutto il catalogo dei servizi segreti del mondo occidentale - buono al più per un'azione amministrativa (l'espulsione) - era stato trasferito, senza alcun riscontro o atto istruttorio, nel processo come se dinanzi al giudice potesse valere quel che vale dinanzi al prefetto o per il ministro dell'Interno. Così sono state presentate come "fonti di prova" interrogatori di "ex-combattenti ristretti in Iraq", ascoltati come testimoni e non come imputati, e cronache dai giornali e addirittura materiale raccolto in internet. Il giudice di Milano ha dichiarato questi atti "affetti da inutilizzabilità patologica" (nascono male, troppo manipolabili) e processuale (raccolti senza alcuna garanzia). Se si riduce a esorcismo, il processo genera quanti colpevoli servono perché, con fonti di prova così fluide, si può combinare la verità storica come si vuole. La mossa milanese di annichilire quelle carte non appare avventata.


E' il primo punto di attrito con l'esito bresciano. Qui ogni lacerto investigativo, quale che sia la sua genesi e il suo dna, si trasforma in fonte di prova. Non si butta via niente, si può dire. Quasi stizzito, il giudice di Brescia scrive: "(A Milano) si dichiarano inutilizzabili i dati provenienti dalle cosiddette "fonti aperte" (articoli di giornale, estratti da internet?) ma poi non si spiega di quali apporti conoscitivi il giudicante si sia avvalso". Conviene allora vedere quali siano gli "apporti conoscitivi" del giudice bresciano.

Deve decidere di Ansar Al Islam. E' un'organizzazione terroristica? E' in contatto, strutturalmente o episodicamente, con Al Qaeda? Spanò butta lì una risposta, implacabile come un luogo comune. Scrive: "Non può ignorarsi al proposito che l'organizzazione Ansar al Islam, cui gli imputati sono riconducibili, è stata inserita dal governo degli Stati Uniti tra le organizzazioni terroristiche che intrattengono rapporti con la temibile Al Qaeda". Tutto qui, dunque, l'"apporto conoscitivo": lo dicono gli americani. Hanno fatto anche una lista, e tanto basta. Gli Stati Uniti, colpiti alle spalle l'11 settembre, hanno modificato il loro occhio sul mondo secondo una prospettiva amico/nemico, molto poco giuridica, che apre la porta a comportamenti e decisioni essenzialmente fondati sul sospetto e sul pregiudizio. Di sospetto e pregiudizio è impastata evidentemente anche quella lista che però, con pragmatica intelligenza, è maneggiata con esiti a contenuto variabile. Spanò sembra ignorarlo. Un esempio.

L'MKO, Mujahedin-e Khalq Organition, l'Esercito di liberazione nazionale dell'Iran, è nella lista Usa delle formazioni del terrore, ma poi dà una mano in Iraq e due mani lungo i confini e nelle città iraniane. Allora si chiude un occhio. Negli Stati Uniti e in Europa. In Italia, per dire, l'MKO ha sedi regolari e militanti noti. A volte si possono chiudere anche due occhi. E' il caso più recente. A quanto sostengono fonti informate, il governo Berlusconi si è impegnato con Washington a "prendere in carico", alla fine delle operazioni irachene, duemila uomini dell'MKO "esfiltrandoli" dal terreno, dove hanno combattuto con le forze della coalizione. Tutti terroristi? Pare di no. Oggi quelli dell'MKO sono "combattenti per la libertà".

Sono i chiaroscuri della politica internazionale. Le ambiguità ripropongono il ragionevole interrogativo - guerriglia o terrorismo? - che il giudice milanese ha cercato di affrontare interpretando i fatti del processo e la legge 270 bis (associazione terroristica internazionale) alla luce della Convenzione dell'Onu sul Terrorismo. Decisione che si può discutere, come ogni decisione (il vantaggio, nel processo, è nell'impugnazione delle conclusioni).

Vediamo ora qual è il criterio interpretativo del giudice di Brescia. "Le leggi - scrive Spanò - sono espressione del comune modo di sentire di una collettività radicata in un determinato contesto storico e geografico".
Dunque "il comune sentire di una collettività". La formula deve essere apparsa alquanto vaga al giudice che la definisce meglio più avanti: "? alla luce del comune modo di sentire della comunità politica (o delle comunità politiche) che ha prodotto l'articolo 270 bis C. P. (o altre norme equivalenti) deve ritenersi che azioni violente condotte, anche con il ricorso a "kamikaze", da portatori di ideologie estremiste islamiche nei confronti di unità militari attualmente impiegate in Asia (tra cui un contingente italiano) non possono qualificarsi come atti di legittima e giustificata "guerriglia", ma vanno senz'altro definiti ad ogni effetto come atti di "terrorismo"".

Terrorismo e non guerriglia, allora, perché è questa la volontà definitoria della "comunità politica", la sola a poter dettare (per Spanò) il criterio interpretativo della legge. Va da sé che, con una comunità politica spaccata in due come una mela sui temi della guerra, la comunità che conta, per il giudice di Brescia, deve essere quella governativa. L'interpretazione della legge si degrada così a "volontà della legge". L'atto normativo acquista pensieri, desideri, sentimenti. Volontà, appunto. La volontà del legislatore di quella stagione. La volontà della maggioranza politica di quegli anni. Se poi cambia la maggioranza (la "comunità politica"), viene da chiedersi, deve cambiare anche l'interpretazione della legge?

Era negli auspici di una grottesca proposta di legge l'abrogazione per "editto del principe" dell'attività interpretativa del giudice. Il malaccorto che in Senato la propose la lasciò cadere, travolto dalle critiche. Ora c'è un giudice a Brescia. Respira l'aria dell'ambiente e sembra patirla in modo molto preoccupante.
Se le conclusioni del giudice milanese Clementina Forleo (guerriglia o terrorismo?) meritano una discussione, l'argomento del giudice bresciano (come interpretare la legge?) invoca una attenzione ancora più viva. Si intravede, allo stato nascente, un canone sgrammaticato e impuro: è la volontà della maggioranza del momento a decidere l'interpretazione della legge.


(2 febbraio 2005)
gior77
00mercoledì 2 febbraio 2005 13:52
Re:

Scritto da: Matteo, Berghem 02/02/2005 12.28
Se Castelli è un pirla, la clementina cosa è??[SM=g27816] [SM=g27816] [SM=g27816] [SM=x145464]
Allora come mai i giudici di Brescia l'hanno smentita?
Chi delle 2 procure non sta apllicando la legge?
Mi stupisco che non si abbia il coraggio e l'onestà morale di dire che la clementina ha favorito la scarcerazione di pericolosi TERRORISTI!!!
E smettiamola di difenderla. [SM=g27826] [SM=g27826]

E se non mi dai ragione mi riprendo Zenoni !!! [SM=x145445]



OT: Mitico Zenoni, era il mio pupillo di fantacalcio, qualche anno fa, quando insieme al fratello macinava chilometri su quella fascia!!!!

IT: Dovresti leggerti qualche giornale in più: la Forleo ha dichiarato (si legge su Repubblica) che "Nel merito delle valutazioni del collega di Brescia - dice il Gup di Milano - non voglio entrare". "Si tratta - ha proseguito Forleo - di atti e procedimenti diversi, motivo per il quale ho mandato a Brescia le due posizioni, come avevo già detto nel mio provvedimento".

Quindi, s si tratta di procedimenti diversi, è possibile che un giudice, applicando una normativa, la veda in maniera opposta ad un altro giudice. La legge non è univoca. E soprattutto, se accettiamo che siano i giudici a giudicare, bisogna accettare anche che uno possa avere una diversa interpretazione del fatto, così come l'abbiamo io e te. Sono le leggi a dover uniformare il più possibile i giudizi.
Se il giudice Forleo ha preso quella decisione applicando la legge, è la legge sbagliata non il giudice.

E' come nel calcio: è facile scaricare la colpa subito sugli arbitri. Facile, comodo e veloce.

Andiamo invece a capire il perchè si è giunti a una tale decisione. Il giudice Forleo ha dichiarato che non è dimostrabile che i tre avessero finanziato opere di terrorismo inteso come il colpire la popolazione civile. Non ha ritenuto ammissibili alcune prove portate a sostegno di tale accusa, in quanto ritenute di dubbia provenienza.
Tutto questo non può esserselo inventato. Devono esserci delle norme che consentono una tale analisi.
Sono sbagliate le norme o il giudice? Io resto convinto che siano sbagliate le norme. Perchè le persone possono avere idee differenti. Il giudice è una persona.

Altrimenti licenziamoli tutti e lasciamo decidere al solo Castelli, così non avrà più tempo di andare in giro a dire stupidate ... [SM=g27828]
Matteo, Berghem
00mercoledì 2 febbraio 2005 14:36
consiglio di leggere:



Le motivazioni per le quali il gip Spanò ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare
«Macché guerriglieri, sono terroristi»
«La collega di Milano ha sbagliato ad applicare le norme in vigore»

«Azioni violente condotte anche con il ricorso a “kamikaze” da portatori di ideologie estremiste islamiche nei confronti di unità militari attualmente impiegate in Asia (tra cui un contingente italiano) non possono qualificarsi come atti di legittima e giustificata “guerriglia”, ma vanno senz’altro definiti ad ogni effetto come atti di “terrorismo”». È quanto scrive il gip bresciano Roberto Spanò nella sua ordinanza, in contrasto con la decisione presa la settimana scorsa dal gup milanese Clementina Forleo. Il gip di Brescia è in totale contrasto con il collega di Milano e ribadisce che «questa autorità giudiziaria intende discostarsi in modo radicale da tale ragionamento che, a proprio giudizio, appare frutto di erronea applicazione di norme, nonché di una valutazione bidimensionale delle carte processuali e, più in generale, del fenomeno terroristico nel suo complesso».
LE LEGGI NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE CON PROPRIE OPINIONI
Il gip Spanò sostiene che nella sentenza milanese «si dichiarano inutilizzabili i dati provenienti dalle cosiddette “fonti aperte” (articoli di giornale, estratti da internet e altro, ndr) ma poi non si spiega di quali apporti conoscitivi il giudicante si sia avvalso per ancorare i propri giudizi, né come essi siano stati filtrati attraverso le regole del processo».
Per Spanò anche l’affermazione, contenuta nella sentenza-ordinanza della collega milanese Forleo, di non voler prendere posizione «per una delle forze in campo» può «assumere contorni non neutrali ove la distinzione tra “giustificata guerriglia” e “terrorismo” venga compiuta in ragione della natura o meno “tirannica” dell’antagonista».
Il giudice bresciano ritiene che «non sia questo il terreno nel quale può e deve avventurarsi l’interprete, attesa la opinabilità e relatività di ogni opinione al riguardo. Le leggi - scrive ancora il giudice - vanno dunque interpretate non secondo la propria opinione personale, bensì in conformità delle scelte politiche di fondo che hanno indotto il legislatore del passato ad emanarle e il legislatore del presente a mantenerle in vigore. Le leggi in questo senso sono espressione del comune modo di sentire di una collettività radicata in un determinato contesto storico e geografico».
Sul punto Spanò conclude che «alla luce del comune modo di sentire della comunità politica (o delle comunità politiche) che ha prodotto l’articolo 270 bis C.P. (o altre norme equivalenti) deve ritenersi che azioni violente condotte anche con il ricorso a “kamikaze” da portatori di ideologie estremiste islamiche nei confronti di unità militari attualmente impiegate in Asia (tra cui un contingente italiano) non possono qualificarsi come atti di legittima e giustificata “guerriglia”, ma vanno senz’altro definiti ad ogni effetto come atti di “terrorismo” Non può ignorarsi al proposito che l’organizzazione Ansar al Islam, cui gli imputati sono riconducibili... è stata inserita dal governo degli Stati Uniti tra le organizzazioni terroristiche che intrattengono secondi rapporti con la temibile Al Qaeda».
IL GUP DI MILANO APPARE CONFUSO SU ANSAR AL ISLAM...
Il ragionamento del gup Clementina Forleo, secondo Spanò, «appare per certi versi confuso, in quanto esso ha escluso la natura terroristica di Ansar Al Islam, pur ammettendo che l’organizzazione graviti “in aree notoriamente contraddistinte da propensioni al terrorismo”, e nonostante essa contempli tra i propri membri terroristici individui che si prefiggono obiettivi terroristici... Appare allora difficile, sul piano logico - argomenta Spanò - concepire come all’interno di una medesima organizzazione, avente unitaria matrice ideologica estremistica violenta, gli adepti possano praticare la rappresaglia in forma collettiva, mentre il terrorismo venga esercitato dagli stessi soltanto in forma individuale».
Secondo il giudice bresciano, «l’esame del fenomeno terroristico islamico non è circoscrivibile nell’ottica angusta degli scenari bellici attualmente esistenti in Asia, ma va valutato in un’ottica assai più complessa, quale espressione di un movimento di ben più ampie dimensioni che rivendica una “legittimazione” antagonistica rispetto ai modelli culturali occidentali, ritenuti a propria volta strumenti di aggressione tali da giustificare in via permanente uno stato di “guerra”».
...E FORZA GLI INGRANAGGI PROCESSUALI
Nell’ordinanza con cui il gip di Brescia Roberto Spanò dispone il carcere per Noureddine Drissi e Kamel Hamraoui per il reato di terrorismo internazionale, nell’affrontare le questioni procedurali, il magistrato ritiene che la revoca del provvedimento e dell’aggravante di aver commesso gli altri reati per fini di terrorismo, operata dal gup di Milano, «sia frutto di una forzatura degli ingranaggi processuali» operata dallo stesso gup, «organo giudicante che, verificata la propria incompetenza a pronunciarsi sul merito - sottolinea - aveva con ciò esaurito il potere di decidere anche in ordine ai titoli custodiali in corso di esecuzione».
Il gip bresciano sottolinea come, peraltro, lo stesso gup di Milano, il 29 marzo 2004, aveva dichiarato in sede di udienza preliminare «la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Brescia rispetto alla posizione di Trabelsi Mourad, indicato come complice di Hamraoui Kamel e di Drissi Nourredine nella medesima consorteria criminale». In quel caso («correttamente») secondo il giudice, il gup non aveva «disposto alcunché in ordine al titolo custodiale emesso dalla Autorità giudiziaria milanese». La misura fu poi rinnovata a Brescia e confermata in sede di riesame.
«Dagli atti trasmessi - prosegue - risulta che la questione della competenza territoriale sia stata tempestivamente sollevata dalle difese Drissi e Hamraoui all’udienza preliminare, e, altresì, che la stessa non sia stata altrettanto tempestivamente decisa dal gup come invece già avvenuto per Trabelsi Mourad».
Queste e altre circostanze, secondo il gip bresciano, avrebbero «costretto da un lato gli imputati a chiedere il giudizio abbreviato dinanzi a un giudice diverso da quello naturale, con possibile dilazione dei termini di custodia cautelare, destinati a decorrere ex novo dal provvedimento - in questo caso ritardato.
Per altro verso - conclude sul punto - la ingiustificata ritenzione del fascicolo ha consentito a un gup incompetente di estendere al Drissi e all’Hamroui le argomentazioni della sentenza di assoluzione pronunciata in pari data relativamente ai computati Bouyahia Maher, Toumì Alì e Daki Mohamed».
MAI ENTRATA IN VIGORE LA CONVENZIONE ONU
Esaminando i punti affrontati dal giudice milanese, il gip bresciano spiega che «è lo stesso gup a dare atto nella propria decisione che la convenzione globale Onu del 1999, che avrebbe introdotto l’esimente del “fatto di guerriglia”, è stata meramente “progettata” e non “deliberata”. Per Spanò, «non si vede pertanto come possa parlarsi con riferimento ad essa di “diritto internazionale vigente”, ove si tenga conto che la mancata approvazione della normativa dipende proprio dal dissenso manifestato dagli stati membri sui suoi contenuti».
SMINUITO L’APPORTO DI UN COLLABORANTE
Il gip Spanò sottolinea anche un altro punto controverso dell’intera vicenda processuale. Alla luce di quell’assoluzione, al giudice bresciano sembra «difficile comprendere» quali siano gli elementi che abbiano indotto il gup Forleo, a conclusione dell’udienza preliminare del 29 settembre 2004, a rinviare a giudizio sei coimputati di Noureddine Drissi e Kamel Mamraoui, fra cui lo sceicco Abderrazak, «non solo in assenza di prove dimostrative della loro adesione ad una società dedita al compimento di azioni di terrorismo, ma addirittura in presenza di un indiziario giudicato anemico e inidoneo a puntellare l’ipotesi accusatoria».
«Vi è da chiedersi, inoltre -osserva Spanò - perché in quella sede non si sia coerentemente provveduto a revocare con effetto immediato le misure cautelari applicate a tali soggetti, tuttora ristretti in carcere (ad eccezione del latitante Muhamed Majid)». È poi sottolineato nel provvedimento «lo svilimento dell’apporto conoscitivo» di un collaborante, «attraverso l’insinuazione che le dichiarazioni da lui rese possano essere state in qualche modo addomesticate “dalla evidente prospettiva di un trattamento sanzionatorio alquanto mite, poi ottenuto”, sia nel merito, sminuendone l’effettiva valenza probatoria».
Il gup, in questo modo, secondo Spanò, «dimentica» che gli interrogatori del collaboratore «sono stati assunti nell’ambito del sistema giuridico “garantito” come quello italiano», e che le sue dichiarazioni «sono in realtà in gran parte meramente ricognitive degli elementi investigativi già precedentemente raccolti dal pm» e di cui non si fa «alcuna menzione» nella sentenza del gup Forleo. Le intercettazioni forniscono infine sul piano giuridico «riscontro individualizzante» al racconto del “pentito”.


[Data pubblicazione: 02/02/2005]
55achab
00giovedì 15 dicembre 2005 14:26
eccheccazzo mo sta Forleo sta a rompe le palle ....... prima assolve gli islamici terroristici ora sbatte in galera Fiorani e co.
Poi dicono che non è vero che so sempre loro ..... comunisti e terroni!!!!!!!!!!!!!!!!
plaintive reverie
00giovedì 15 dicembre 2005 16:10
intanto i boia che hanno compiuto genocidi tra popolazioni islamiche (vedi bosnia) sono ancora a piede libero. queste cose sono successe appena al di là dell'adriatico, e la cosa più triste è che noi facciamo finta di non vedere, con le nostre belle fettine di prosciutto sugli occhi
fergus
00giovedì 15 dicembre 2005 18:11
Lo scandalo è legislativo
In poche parole la normativa scandalosa nostra, impone che le condotte tenute dall'imputato islamico sarebbero qualificate come concorso esterno se poste in essere nell' ambito della normativa in materia di associazione per delinquere di stampo mafioso
questa normativa non si può applicare alle fattispecie di terrorismo internazionale
corollario di tutto cio è che la normativa antimafia è più rigida e stringente di quella prevista in materia di terrorismo internazionale
ma è fatto incontestato e incontestabile che il marocchino ha posto in essere determinati comportamenti gravi di favoreggiamento
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