Il forum di Altra Irlanda
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Tutto sul fisco in Irlanda: tasse, contributi, pensione e ammortizzatori sociali in Irlanda

Ultimo Aggiornamento: 23/04/2008 00:05
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Questo dalla UE
Richiesta
28376: ho un offerta di lavoro da una ditta con sede in irlanda.
come funziona per pensioni e tasse italiane se lavoro in irlanda? e' possibile
versare per la pensione all'inps pur lavorando fuori italia?

Risposta
In materia di sicurezza sociale, la normativa comunitaria prevede solamente un coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e non la loro armonizzazione e ciò al fine di assicurare il collegamento del lavoratore migrante ad un solo regime di protezione sociale e di preservare i suoi diritti, segnatamente in materia pensionistica, indipendentemente dallo Stato membro in cui decide di andare a lavorare. Quindi, il lavoratore migrante risulta assicurato nel paese in cui lavora (che potrebbe essere l’Irlanda nella Sua situazione): dunque ha gli stessi obblighi (ad esempio, pagamento dei contributi pensionistici all’istituto nazionale competente) e gli stessi diritti (ad esempio, diritto alle stesse prestazioni di sicurezza sociale) dei cittadini del paese ospitante. Per quanto riguarda la tutela dei diritti dei pensionati prevista dalle disposizioni comunitarie, i seguenti principi attengono ad un lavoratore che abbia sospeso la propria attività in uno Stato membro (ad esempio Italia) e la riprenda in un altro (ad esempio in Irlanda): a) ogni paese in cui una persona è stata assicurata conserva la documentazione dell’ iter assicurativo fino al raggiungimento dell’età pensionabile dell’interessato; b) ogni paese in cui una persona è stata assicurata per almeno un anno dovrà erogare una pensione d’anzianità al raggiungimento dell’età pensionabile dell’interessato; c) tale pensione sarà calcolata in base all’iter assicurativo in quel paese. Quindi, i contributi già versati non andranno persi e ogni paese in cui Lei è stato assicurato erogherà una pensione corrispondente al periodo assicurativo ivi completato. Tale pensione verrà erogata senza alcuna decurtazione, modifica o sospensione e indipendentemente dal luogo in cui Lei ha la residenza o il domicilio nell’ambito dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Pertanto, nel caso in cui Lei, ad esempio, decidesse di tornare a risiedere in Italia, dopo aver svolto un periodo di lavoro in Irlanda, avrebbe il diritto di ricevere appunto in Italia, paese di residenza, la Sua pensione, il cui importo deriverebbe dalla somma del dovuto da parte delle autorità nazionali competenti (INPS per l’Italia e Pension Services Office per l’Irlanda). Per informazioni sul Suo caso specifico, Le consigliamo di contattare l'INPS, oppure, una volta in Irlanda, il seguente indirizzo utile: Pension Services Office College Road SLIGO Tel.: 353-(0)1-8748 444 Fax: 353-(0)1-7043 417 E’ inoltre sicuramente importante sapere che, lavorando in un altro Stato membro e trasferendovi la residenza, si diventa anche residenti fiscali. In quanto residente fiscale in un paese dell’Unione, si deve normalmente dichiararvi la totalità dei propri redditi. E’ opportuno sottolineare che non c’è armonizzazione a livello comunitario delle regole riguardanti le tasse sul reddito né su altre forme d’imposizione come il diritto di successione e che la definizione di residenza fiscale varia da uno Stato membro all’altro: per questo motivo gli Stati membri hanno stipulato tra loro convenzioni fiscali destinate in particolare ad evitare la doppia imposizione dei redditi. In particolare, queste convenzioni permettono di determinare dove si trova la residenza fiscale di una persona quando le legislazioni del paese ospitante e del paese di origine porterebbero a considerare la persona in questione come residente in entrambi i paesi (ad esempio in Italia e in Irlanda). Per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, il 14 febbraio 1975 è entrata in vigore la convenzione tra Italia e Irlanda: è possibile consultare il testo della convenzione al seguente sito Internet: www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/osservatoriointernazionale/convenzioni/i... E’ quindi consigliabile che i cittadini comunitari prendano contatto con le autorità fiscali non soltanto del paese dove viene svolta l'attivita' lavorativa, ma anche del paese di origine, perché in tal modo sarà possibile ottenere informazioni su alcune formalità che a volta bisogna adempiere e tener conto delle particolarità della situazione professionale, individuale o familiare del singolo lavoratore interessato. Al fine di individuare l’ufficio competente delle autorità fiscali italiane (Agenzia delle Entrate): www1.agenziaentrate.it/strumenti/mappe/info.php Per ulteriori informazioni in Irlanda si consiglia di rivolgersi a: The Revenue Commissioners Dublin Castle Dublin 1 Tel: + 353 1 6474444 LoCall 1890 236336 Web: www.revenue.ie Per ulteriori informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro in Irlanda e in generale sulla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea, si consiglia di consultare i seguenti siti internet: europa.eu.int/eures/main.jsp?catId=38&=it&parentId=0&countryId=IE&acr... (schede informative relative all’Irlanda fornite sul sito di Eures, il portale europeo della mobilità professionale); europa.eu.int/comm/employment_social/publications/2005/ke640402... ("Disposizioni comunitarie sulla sicurezza sociale. I diritti di coloro che si spostano nell’Unione europea”).

La consulenza fornita dagli esperti giuridici del Servizio di orientamento è un parere indipendente e non va considerata un’opinione della Commissione europea. Essa pertanto non vincola la Commissione in alcun modo.
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