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D. P. R. 30 MARZO 1957, N. 361" TITOLO VII Disposizioni penali Art. 98. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

LEGGE 25 MAGGIO 1970, n. 352 (GU n. 147 del 15/06/1970) Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo ART. 51. Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge".