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Le motivazioni per le quali il gip Spanò ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare
«Macché guerriglieri, sono terroristi»
«La collega di Milano ha sbagliato ad applicare le norme in vigore»
«Azioni violente condotte anche con il ricorso a “kamikaze” da portatori di ideologie estremiste islamiche nei confronti di unità militari attualmente impiegate in Asia (tra cui un contingente italiano) non possono qualificarsi come atti di legittima e giustificata “guerriglia”, ma vanno senz’altro definiti ad ogni effetto come atti di “terrorismo”». È quanto scrive il gip bresciano Roberto Spanò nella sua ordinanza, in contrasto con la decisione presa la settimana scorsa dal gup milanese Clementina Forleo. Il gip di Brescia è in totale contrasto con il collega di Milano e ribadisce che «questa autorità giudiziaria intende discostarsi in modo radicale da tale ragionamento che, a proprio giudizio, appare frutto di erronea applicazione di norme, nonché di una valutazione bidimensionale delle carte processuali e, più in generale, del fenomeno terroristico nel suo complesso».
LE LEGGI NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE CON PROPRIE OPINIONI
Il gip Spanò sostiene che nella sentenza milanese «si dichiarano inutilizzabili i dati provenienti dalle cosiddette “fonti aperte” (articoli di giornale, estratti da internet e altro, ndr) ma poi non si spiega di quali apporti conoscitivi il giudicante si sia avvalso per ancorare i propri giudizi, né come essi siano stati filtrati attraverso le regole del processo».
Per Spanò anche l’affermazione, contenuta nella sentenza-ordinanza della collega milanese Forleo, di non voler prendere posizione «per una delle forze in campo» può «assumere contorni non neutrali ove la distinzione tra “giustificata guerriglia” e “terrorismo” venga compiuta in ragione della natura o meno “tirannica” dell’antagonista».
Il giudice bresciano ritiene che «non sia questo il terreno nel quale può e deve avventurarsi l’interprete, attesa la opinabilità e relatività di ogni opinione al riguardo. Le leggi - scrive ancora il giudice - vanno dunque interpretate non secondo la propria opinione personale, bensì in conformità delle scelte politiche di fondo che hanno indotto il legislatore del passato ad emanarle e il legislatore del presente a mantenerle in vigore. Le leggi in questo senso sono espressione del comune modo di sentire di una collettività radicata in un determinato contesto storico e geografico».
Sul punto Spanò conclude che «alla luce del comune modo di sentire della comunità politica (o delle comunità politiche) che ha prodotto l’articolo 270 bis C.P. (o altre norme equivalenti) deve ritenersi che azioni violente condotte anche con il ricorso a “kamikaze” da portatori di ideologie estremiste islamiche nei confronti di unità militari attualmente impiegate in Asia (tra cui un contingente italiano) non possono qualificarsi come atti di legittima e giustificata “guerriglia”, ma vanno senz’altro definiti ad ogni effetto come atti di “terrorismo” Non può ignorarsi al proposito che l’organizzazione Ansar al Islam, cui gli imputati sono riconducibili... è stata inserita dal governo degli Stati Uniti tra le organizzazioni terroristiche che intrattengono secondi rapporti con la temibile Al Qaeda».
IL GUP DI MILANO APPARE CONFUSO SU ANSAR AL ISLAM...
Il ragionamento del gup Clementina Forleo, secondo Spanò, «appare per certi versi confuso, in quanto esso ha escluso la natura terroristica di Ansar Al Islam, pur ammettendo che l’organizzazione graviti “in aree notoriamente contraddistinte da propensioni al terrorismo”, e nonostante essa contempli tra i propri membri terroristici individui che si prefiggono obiettivi terroristici... Appare allora difficile, sul piano logico - argomenta Spanò - concepire come all’interno di una medesima organizzazione, avente unitaria matrice ideologica estremistica violenta, gli adepti possano praticare la rappresaglia in forma collettiva, mentre il terrorismo venga esercitato dagli stessi soltanto in forma individuale».
Secondo il giudice bresciano, «l’esame del fenomeno terroristico islamico non è circoscrivibile nell’ottica angusta degli scenari bellici attualmente esistenti in Asia, ma va valutato in un’ottica assai più complessa, quale espressione di un movimento di ben più ampie dimensioni che rivendica una “legittimazione” antagonistica rispetto ai modelli culturali occidentali, ritenuti a propria volta strumenti di aggressione tali da giustificare in via permanente uno stato di “guerra”».
...E FORZA GLI INGRANAGGI PROCESSUALI
Nell’ordinanza con cui il gip di Brescia Roberto Spanò dispone il carcere per Noureddine Drissi e Kamel Hamraoui per il reato di terrorismo internazionale, nell’affrontare le questioni procedurali, il magistrato ritiene che la revoca del provvedimento e dell’aggravante di aver commesso gli altri reati per fini di terrorismo, operata dal gup di Milano, «sia frutto di una forzatura degli ingranaggi processuali» operata dallo stesso gup, «organo giudicante che, verificata la propria incompetenza a pronunciarsi sul merito - sottolinea - aveva con ciò esaurito il potere di decidere anche in ordine ai titoli custodiali in corso di esecuzione».
Il gip bresciano sottolinea come, peraltro, lo stesso gup di Milano, il 29 marzo 2004, aveva dichiarato in sede di udienza preliminare «la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Brescia rispetto alla posizione di Trabelsi Mourad, indicato come complice di Hamraoui Kamel e di Drissi Nourredine nella medesima consorteria criminale». In quel caso («correttamente») secondo il giudice, il gup non aveva «disposto alcunché in ordine al titolo custodiale emesso dalla Autorità giudiziaria milanese». La misura fu poi rinnovata a Brescia e confermata in sede di riesame.
«Dagli atti trasmessi - prosegue - risulta che la questione della competenza territoriale sia stata tempestivamente sollevata dalle difese Drissi e Hamraoui all’udienza preliminare, e, altresì, che la stessa non sia stata altrettanto tempestivamente decisa dal gup come invece già avvenuto per Trabelsi Mourad».
Queste e altre circostanze, secondo il gip bresciano, avrebbero «costretto da un lato gli imputati a chiedere il giudizio abbreviato dinanzi a un giudice diverso da quello naturale, con possibile dilazione dei termini di custodia cautelare, destinati a decorrere ex novo dal provvedimento - in questo caso ritardato.
Per altro verso - conclude sul punto - la ingiustificata ritenzione del fascicolo ha consentito a un gup incompetente di estendere al Drissi e all’Hamroui le argomentazioni della sentenza di assoluzione pronunciata in pari data relativamente ai computati Bouyahia Maher, Toumì Alì e Daki Mohamed».
MAI ENTRATA IN VIGORE LA CONVENZIONE ONU
Esaminando i punti affrontati dal giudice milanese, il gip bresciano spiega che «è lo stesso gup a dare atto nella propria decisione che la convenzione globale Onu del 1999, che avrebbe introdotto l’esimente del “fatto di guerriglia”, è stata meramente “progettata” e non “deliberata”. Per Spanò, «non si vede pertanto come possa parlarsi con riferimento ad essa di “diritto internazionale vigente”, ove si tenga conto che la mancata approvazione della normativa dipende proprio dal dissenso manifestato dagli stati membri sui suoi contenuti».
SMINUITO L’APPORTO DI UN COLLABORANTE
Il gip Spanò sottolinea anche un altro punto controverso dell’intera vicenda processuale. Alla luce di quell’assoluzione, al giudice bresciano sembra «difficile comprendere» quali siano gli elementi che abbiano indotto il gup Forleo, a conclusione dell’udienza preliminare del 29 settembre 2004, a rinviare a giudizio sei coimputati di Noureddine Drissi e Kamel Mamraoui, fra cui lo sceicco Abderrazak, «non solo in assenza di prove dimostrative della loro adesione ad una società dedita al compimento di azioni di terrorismo, ma addirittura in presenza di un indiziario giudicato anemico e inidoneo a puntellare l’ipotesi accusatoria».
«Vi è da chiedersi, inoltre -osserva Spanò - perché in quella sede non si sia coerentemente provveduto a revocare con effetto immediato le misure cautelari applicate a tali soggetti, tuttora ristretti in carcere (ad eccezione del latitante Muhamed Majid)». È poi sottolineato nel provvedimento «lo svilimento dell’apporto conoscitivo» di un collaborante, «attraverso l’insinuazione che le dichiarazioni da lui rese possano essere state in qualche modo addomesticate “dalla evidente prospettiva di un trattamento sanzionatorio alquanto mite, poi ottenuto”, sia nel merito, sminuendone l’effettiva valenza probatoria».
Il gup, in questo modo, secondo Spanò, «dimentica» che gli interrogatori del collaboratore «sono stati assunti nell’ambito del sistema giuridico “garantito” come quello italiano», e che le sue dichiarazioni «sono in realtà in gran parte meramente ricognitive degli elementi investigativi già precedentemente raccolti dal pm» e di cui non si fa «alcuna menzione» nella sentenza del gup Forleo. Le intercettazioni forniscono infine sul piano giuridico «riscontro individualizzante» al racconto del “pentito”.
[Data pubblicazione: 02/02/2005]
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.....ORIANA VIVE........