mef - circolare 6 agosto 2007 - pagamento mandati superiori a 10.000 euri...

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00domenica 26 agosto 2007 21:33
Gazzetta Ufficiale N. 190 del 17 Agosto 2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 6 Agosto 2007 , n. 28

Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni - Prime modalita' applicative.

Agli Uffici centrali del bilancio presso
le Amministrazioni centrali dello Stato
All'Ufficio centrale di ragioneria presso
l'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
Ai Revisori dei conti in rappresentanza
del Ministro dell'economia e delle
finanze presso gli Enti ed organismi
pubblici
e per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Alle amministrazioni centrali dello Stato
- Gabinetto
All'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato

Premessa:
L'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
ha introdotto l'art. 48-bis al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il citato art. 48-bis, comma 1, dispone che le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione
pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un
importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e,
in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la
circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai
fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo.
Il comma 2 del medesimo art. 48-bis prevede che le modalita' di
attuazione delle suddette disposizioni sono adottate con regolamento
del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Cio' premesso, nel far presente che a tutt'oggi detto regolamento
non e' stato ancora emanato, va tuttavia sottolineato che non
sussistono dubbi circa l'immediata applicabilita' delle disposizioni
in esame; pertanto, il precetto contenuto al comma 1, dell'art.
48-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
non puo' risultare condizionato dall'emanazione del menzionato
regolamento, il quale, a ben vedere, assolve al limitato compito di
meglio tracciare le procedure operative per rendere piu' efficace il
dettato legislativo, di per se' gia' attuabile e cogente.
Sulla questione, infatti, e' stato puntualmente osservato che
quest'ultimo provvedimento di attuazione "non incide sull'an
dell'applicazione, ma e' deputato solo a specificare il quomodo (le
modalita' di attuazione) .. L'emanando regolamento, quindi, secondo i
principi sulla gerarchia delle fonti, potra' e dovra' specificare le
modalita' di attuazione del precetto, ma giammai potra' incidere sul
contenuto dell'obbligo normativamente imposto in presenza di una
fattispecie gia' sufficientemente delineata" (Corte dei conti,
Sezione regionale di controllo per la Basilicata, Deliberazione n.
10/2007 del 14 maggio 2007).
Cio' posto, nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento,
appare utile fornire a codesti Uffici e Ragionerie (di seguito uffici
riscontranti), appartenenti al sistema delle ragionerie del
dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ed ai revisori
dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle
finanze presso gli enti ed organismi pubblici, alcune linee guida da
seguire nelle operazioni di riscontro circa la corretta ed uniforme
applicazione delle disposizioni contenute nel piu' volte menzionato
art. 48-bis.
Tali linee guida possono essere utilizzate anche dagli organi di
controllo delle societa' a prevalente partecipazione pubblica,
rientranti espressamente nell'ambito di applicazione della citata
disposizione legislativa.
Va da se' e a fortiori che dette linee guida assumono valore
precettivo, qualora la veste di soggetto pagatore sia assunta dallo
stesso ufficio riscontrante.

Modalita' di controllo

Gli uffici riscontranti ed i revisori, nell'ambito
dell'espletamento dei controlli di regolarita' amministrativa e
contabile di propria competenza, avranno cura di appurare che le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nel caso di pagamenti superiori alla
soglia di diecimila euro, abbiano provveduto ad esperire le opportune
e preliminari verifiche presso Equitalia S.p.A. nella sua qualita' di
agente della riscossione, giusta previsione dell'art. 3 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248.
Tale verifica da parte delle amministrazioni potra' essere
effettuata utilizzando, oltre ai tradizionali strumenti di
comunicazione (servizio postale, telefax, eccetera), preferibilmente
le piu' economiche e veloci procedure telematiche (posta
elettronica).
In alternativa alle esposte modalita' di verifica, si puo' ritenere
sufficiente l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione che dispone
il pagamento, di una dichiarazione, da accludere al mandato di
pagamento, resa dal beneficiario dalla quale risulti l'assenza di
qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento ovvero lo stato e la misura delle somme
eventualmente dovute.
La predetta dichiarazione, da rendere ai sensi dell'art. 47
"dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta" del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potra' essere
formulata secondo il fac-simile unito alla presente circolare
(allegato A). In particolare, la dichiarazione dovra' contenere il
richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato
decreto n. 445 del 2000 per le ipotesi di falsita' in atti e di
dichiarazioni mendaci, nonche' l'informativa di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La dichiarazione, al fine di soddisfare l'obiettivo perseguito
dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973, dovra' essere acquisita dalla competente Amministrazione,
ovviamente prima dell'emissione del mandato di pagamento, in un arco
temporale ragionevole. A titolo orientativo si puo' ritenere che tale
dichiarazione non debba riferirsi ad un periodo antecedente venti
giorni l'emissione del mandato.
Nel caso in cui il mandato venga emesso al di fuori del periodo
individuato (quindi, indicativamente, oltre il ventesimo giorno dalla
data in cui e' stata sottoscritta la dichiarazione), al fine di
accertare l'eventuale esistenza di inadempienze sopravvenute a carico
del beneficiario, la dichiarazione resa dovra' essere opportunamente
aggiornata.
E' appena il caso di soggiungere che le singole amministrazioni,
anche per scongiurare l'insorgenza di possibili ipotesi di
responsabilita' amministrativa nello svolgimento delle proprie
attivita' istituzionali, assolveranno all'obbligo di provvedere al
controllo delle dichiarazioni ricevute in ossequio alle prescrizioni
contenute nell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000.
L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di
diecimila euro produrra' la sospensione del pagamento delle somme
dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del
debito rilevato, mentre nel caso di mancata presentazione della
dichiarazione da parte del beneficiario, e sino alla presentazione
della stessa, verra' sospeso il pagamento per l'intero importo.
Inoltre, nelle suddette ipotesi di sospensione del pagamento, come
disposto dal comma 1 dell'art. 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973, sara' cura delle Amministrazioni
obbligate segnalare la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, al fine di consentire l'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo, secondo
la specifica procedura prevista all'art. 72-bis del medesimo decreto.
In caso di intervenuto assolvimento, da parte del beneficiario, del
debito derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento,
ovvero di quota-parte di questo, sara' il beneficiario stesso a darne
comunicazione alla competente Amministrazione al fine di consentire
la riattivazione della procedura di pagamento a proprio favore.
Allo scopo di garantire una piena efficacia della nuova disciplina,
si ravvisa, inoltre, l'opportunita' di vigilare affinche' non vengano
posti in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento tali
da eludere i descritti obblighi di verifica.
Fattispecie escluse
L'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973 mostra, ad una prima lettura, una portata amplissima, tale
da ricomprendere, potenzialmente, qualsiasi pagamento posto a carico
delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, a ben vedere, si reputa
che l'esistenza di situazioni particolari nonche' esigenze di
semplificazione amministrativa possano, invero, portare a
circoscriverne l'ambito operativo, escludendo l'obbligo di procedere
alla richiesta verifica nel caso di pagamenti derivanti da taluni
rapporti giuridici per i quali e' ravvisabile una particolare tutela,
ovvero uno speciale regime.
Il riferimento e', anzi tutto, alle somme erogate a titolo di
stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni
di lavoro dipendente o assimilate. Tali erogazioni, peraltro, si
configurano perlopiu' quali spese fisse ed obbligatorie per cui
appaiono inderogabili e indilazionabili. Il legislatore, inoltre, ha
piu' volte mostrato una particolare attenzione alla tutela del
diritto del lavoratore alla corresponsione di tali somme (ad esempio:
l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180, prevede, con le eccezioni di cui all'art. 2 dello stesso
decreto, la insequestrabilita', impignorabilita' e incedibilita' di
stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti dovuti ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni; la legge 8 giugno 1966, n. 424, ha
abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna
penale o provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione
delle pensioni a carico dello Stato).
Inoltre, si ritiene non rientrino nel campo di applicazione della
norma in esame i pagamenti disposti in virtu' di pronunce
giurisdizionali esecutive. Ferma restando la facolta' di proporre
opposizione all'esecuzione, e' da considerare che, bloccando il
pagamento dovuto, si verrebbe, di fatto, a sospendere l'esecuzione di
un ordine dell'autorita' giudiziaria sulla base di accertamenti
strumentali ad un procedimento amministrativo.
Nelle suddette fattispecie, il mandato di pagamento dovra' essere
corredato di idonea motivazione, esposta anche con un semplice rinvio
per relationem a documentazione gia' in possesso dell'Amministrazione
ordinante il pagamento, circa la sussistenza delle cennate ipotesi di
esclusione.
In proposito e' d'obbligo sottolineare, che le istruzioni diramate
con la presente circolare troveranno una piu' esaustiva e organica
disciplina nell'emanando regolamento di attuazione, il quale potrebbe
anche discostarsi dalle indicate ipotesi di esclusione.
Trattamento delle irregolarita'
Per il trattamento di eventuali irregolarita' rilevate in ordine
all'osservanza delle prescrizioni contenute nel citato art. 48-bis,
si ritiene che, in prima istanza, vadano promosse tutte quelle
iniziative volte ad acclarare l'esistenza o meno di un'effettiva
ipotesi di danno erariale.
In particolare, dovranno essere richiesti opportuni chiarimenti
all'Amministrazione che ha ordinato e, si presume, gia' effettuato il
pagamento. Nello specifico, occorrera' procedere all'effettuazione di
una verifica "ora per allora" circa la presenza di inadempimenti
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno
all'importo di diecimila euro e, in caso affermativo, sara'
indispensabile effettuare l'ulteriore riscontro in merito
all'esistenza di un eventuale adempimento successivo dell'obbligo di
versamento da parte del beneficiario.
Invece, nell'ipotesi di accertato inadempimento si e' dell'avviso
che, al di la' delle azioni intraprese dall'agente della riscossione,
anche l'Amministrazione che ha disposto il pagamento debba provvedere
a diffidare il beneficiario affinche' soddisfi la pretesa creditoria
esposta nelle cartelle di pagamento notificategli e scadute.
Infine, in caso di perdurante inadempienza all'obbligo di pagamento
richiesto dall'agente della riscossione, gli uffici riscontranti e i
revisori dei conti - nel rispetto dei termini di prescrizione
indicati dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e delle precisazioni contenute nella circolare n.
44/2006 - provvederanno a trasmettere apposita segnalazione alla
competente Procura regionale della magistratura contabile, in
conformita' delle direttive contenute nell'Indirizzo di coordinamento
del 28 febbraio 1998, n. 16, del Procuratore generale della Corte dei
conti.
Ad ogni buon conto, non sembra superfluo sottolineare la
circostanza che le presenti istruzioni rappresentano soltanto prime
modalita' attuative della disposizione contenuta nell'art. 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Dette istruzioni, quindi, vengono diramate nelle more dell'adozione
del previsto regolamento ministeriale, nella consapevolezza che il
medesimo regolamento potrebbe contenere anche statuizioni in parte
difformi.

Roma, 6 agosto 2007

Il ragioniere generale dello Stato: Canzio

Giuseppe Debenedetto
00martedì 28 agosto 2007 09:00
Mah.... ci aspettavamo un regolamento attuativo (decreto) e invece viene fuori una circolare, che non si limita ad interpretare la norma ma assume in alcune parti "valore precettivo", tra l'altro nella consapevolezza che l'emanando regolamento "potrebbe contenere anche statuizioni in parte difformi".
Alla faccia della certezza del diritto.
Roba da pazzi....
ferrari.m
00martedì 28 agosto 2007 09:44
Aggiungiamo che:
- Equitalia ha detto che finché non esce il regolamento non comunica nulla, per motivi di privacy;
- l'iter di emanazione del regolamento pare si fosse "incagliato" proprio in fase di acquisizione del parere del Garante della privacy (parere recante diverse condizioni, reso in data 25 luglio, ma diffuso solo qualche giorno fa).
lillo1
00martedì 28 agosto 2007 10:49
e quindi, nel frattempo, che si fa?
ce ne freghiamo?
Giuseppe Debenedetto
00martedì 28 agosto 2007 11:33
La circolare MEF afferma che l'art. 48-bis, anche in assenza del regolamento attuativo, è immediatamente operativo, mentre la dottrina più accreditata ne aveva subordinato l'operatività all'emanazione del citato regolamento.
A supporto della tesi la circolare richiama una recente delibera della sezione per la Basilicata della Corte dei Conti, che tuttavia non ha mancato di rilevare che "in attesa dell'emanazione del previsto regolamento, sussistono delle sicure difficoltà oggettive per la concreta esecuzione della norma" (da intentedere come invito ad adottare quanto prima il previsto regolamento).
E allora, perchè metterci una pezza pseudo-normativa che peraltro potrebbe essere sovvertita dal regolamento ?




Arcam
00martedì 28 agosto 2007 16:56
Condivido le perplessità espresse ..però in pratica per non blocare tutto (vista l'esiguità della cifra)al momento sotto l'aspetto procedurale la questione si risolve solo con l'autocertificazione ,ma successivamente " qualcuno" dovrà pur controllare la veridicità delle autodichiarazioni.
Chi secondo voi all'interno degli enti è il soggetto deputato al controllo ,al momento successivo ma quanto prima preventivo ?
Il settore ragioneria prima di dar corso ai mandati di pagamenti?
Il settore tecnico ?(spero vivamente di no..)
Oppure è una procedura spezzata che può far capo a più settori ,ad esempio il settore tecnico acclude alle proposte di mandato le autocertificazioni e successivamente il settore ragioneria ne accerta la veridicità e liquida .
Che ne pensate ?
lillo1
00martedì 28 agosto 2007 21:10
mah. direi che la verifica della veridicità delle autodichiarazioni, da effettuarsi anche con criteri a campione, compete al responsabile del procedimento che la riceve.
possiamo discutere fino a un altr'anno, senza venirne a capo, su chi sia il responsabile del procedimento nel caso in oggetto. chi liquida o chi materialmente paga, posto che il testo unico distingue queste due fasi della spesa?
io propenderei per la competenza di chi liquida, anche se la norma mi pare che parli di pagamento...
ferrari.m
00mercoledì 29 agosto 2007 08:35
Io penso che questa cosa possa essere risolta solo con il buon senso e con un occhio alla specifica organizzazione del singolo ente, anche alla luce delle norme del regolamento di contabilità.
Non è possibile dare una ricetta valida per tutti gli enti.
giandan
00mercoledì 29 agosto 2007 09:12
D'accordo con Mario. Non esiste soluzione univoca.

Comunque la cosa che mi fa più rabbia sono i Comuni che chiedono alla Corte dei conti delle cose assurde...

Siamo arrivati ad un livello incredibile.
Hai un problema? Anzichè usare la tua testa chiedi alla Corte dei conti.
Poi ogni sezione dice la sua, che guarda caso è sempre diversa da quelle delle altre sezioni...

Mah.
Arcam
00mercoledì 29 agosto 2007 09:58
Scusate se torno sull'argomento ,ma alcuni colleghi hanno messo in dubbio l'applicabilità della legge e della relativa circolare agli ATER (ex IACP) in quanto a loro dire non rientrerebbero nel novero degli enti di cui all'art. 48bis comma1 che dispone che "le amministrazione pubbliche" di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le società a prevalente partecipazione pubblica ....(come da secondo capoverso della circolare n. 28/2007).

Specifico ..nello statuto viene detto 1)l'azienda (ATER)...è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica,di autonomia imprenditoriale,finanziaria,contabile.
2)l'azienda ha il ruolo di operatore pubblico dell'edilizia,e di gestore del patrimonio immobiliare affidatole,quale "ente strumentale" della regione e di supporto agli enti locali e di altri soggetti pubblici per le politiche abitative.

nella legge regionale del 2002 relativa all'ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica viene detto
1) gli iacp sono "trasformati " in aziede.
3) le aziende ...sono enti pubblici di natura economica,strumentali alla regione ,dotati di personalità giuridica ,di autonomia imprenditoriale,finanziaria e contabile .

Stante quanto sopra a vostro parere ,come "azienda " siamo tenuti all'applicazione della normativa e della relativa circolare ?
Sembrerebbe di no
ferrari.m
00mercoledì 29 agosto 2007 11:02
Credo che dobbiate chiedere alla Regione, visto che siete "ente strumentale" della medesima;
Certo che se si applica alle "società a prevalente partecipazione pubblica" direi che si applica anche a voi...
Giuseppe Debenedetto
00mercoledì 29 agosto 2007 11:04
Dovrebbe permanere la natura di ente pubblico.
Vedi, al riguardo: http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/Trebastoni_Gli_IACP.htm
Arcam
00mercoledì 29 agosto 2007 11:19
Ringrazio ...vado a documentarmi meglio..
Comunque nei cromosomi mi è rimasto in mente sempre la funzione di "ente pubblico"..anche se autonomo sotto l'aspetto economico ,pur se "controllato" dalla regione (devono essere trasmessi i relativi bilnci)
Arcam
00mercoledì 29 agosto 2007 13:44
Credo che l'articolo segnalato da giuseppe Debenedetto (e il suggerimento di ferrari ) "gli IACP nel sistema degli enti pubblici" di Trebastoni del 03/marzo/2007 sciolga parecchi dubbi sull'applicabilità della normativa richiamata da parte dell'ater.

Se ne riportano di seguito alcuni stralci di stretto interesse.

"Per Amministrazioni pubbliche (in senso soggettivo) possono intendersi gli apparati che svolgono le attività che costituiscono l’Amministrazione pubblica in senso oggettivo, cioè le attività svolte nell’interesse dei cittadini, in attuazione dell’indirizzo degli apparati politici e nel rispetto di specifici principi costituzionali e di una articolata disciplina che ne costituisce svolgimento."

"Una elencazione abbastanza esaustiva delle pubbliche Amministrazioni nel nostro ordinamento è quella contenuta nell’art. 1, comma 2, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165, recante “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, laddove, nel dichiarato fine di disciplinare “l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, si precisa che “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato”, nonché una serie di altri Enti, tra cui sono espressamente citati gli Istituti Autonomi Case Popolari."

"È infine da accennare al fatto che l’individuazione formale dell'ente pubblico nel nostro ordinamento sia in parte superata, o comunque ridotta ad una rilevanza molto inferiore, a fronte della nozione di origine comunitaria, ma pienamente accolta nell'ordinamento nazionale, degli “organismi di diritto pubblico”, “istituiti per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e avente personalità giuridica e la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico” [cfr. art. 3, commi 25 e 26, D. Lgs.vo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), laddove, nel definire le «amministrazioni aggiudicatrici», tali organismi sono equiparati alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, alle associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti][8]."

"Per tirare le fila di quanto finora esposto, ed applicare i principi descritti agli IACP, al di là del dato inconfutabile della espressa definizione di ente pubblico da parte di una norma di legge, non vi è dubbio che IACP manterranno tale natura anche qualora dovesse trovare applicazione anche in Sicilia la tendenza attuale di trasformarli in Enti Pubblici Economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, costituendo Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale. "

che forum !!... e poi dicono che usare internet può essere causa di estinzione del rapporto di lavoro ...
In pratica invece i componenti di questo forum hanno svolto un lavoro di consulenza rilevante al fine delle decisioni operative di area ...

Giuseppe Debenedetto
00mercoledì 29 agosto 2007 14:37
Re:
Arcam, 29/08/2007 13.44:


che forum !!... e poi dicono che usare internet può essere causa di estinzione del rapporto di lavoro ...
In pratica invece i componenti di questo forum hanno svolto un lavoro di consulenza rilevante al fine delle decisioni operative di area ...



Attività di consulenza che peraltro è stata svolta gratis...
..speriamo almeno in un "do ut des" [SM=g27822]

Arcam
00mercoledì 29 agosto 2007 16:04
La speranza non muore mai ....
sono sull'incasinato irreversibile ma appena posso e se sono altezza .. des des
ferrari.m
00venerdì 7 settembre 2007 00:01
Altre istruzioni dalla RGS
Circolare 29
del 4 settembre 2007

OGGETTO: Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Ulteriori istruzioni applicative.
PREMESSA
In ordine all’applicazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – disposizione introdotta dall’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 – sono state diramate alcune prime istruzioni operative con la circolare n. 28 del 6 agosto 2007.
In proposito, non sembra fuori luogo riportare, per un immediato riferimento, il testo del menzionato articolo 48-bis:
“1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1”.
Nelle more dell’emanazione del regolamento previsto al comma 2 del citato articolo 48-bis, la predetta circolare n. 28/2007, come accennato, ha fornito alcune prime indicazioni e linee guida a codesti uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze presso gli enti ed organismi pubblici, offrendo una possibile traccia per le operazioni di riscontro in ordine alla corretta ed uniforme applicazione della disposizione di cui trattasi, stante la sua immediata operatività.
Al riguardo, si rammenta che nella citata circolare – per quanto attiene alle modalità di verifica della situazione del beneficiario relativamente all’assenza di inadempimenti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno diecimila euro – è stata ritenuta idonea a soddisfare lo scopo prefisso dalla norma, tra l’altro, l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione che deve disporre il pagamento, di una dichiarazione proveniente dal beneficiario del pagamento stesso, resa ai sensi dell’articolo 47 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ciò posto, allo scopo di meglio definire taluni aspetti prettamente applicativi, si ravvisa l’opportunità di diramare alcune ulteriori istruzioni e precisazioni di natura operativa.
Si soggiunge che, in un’ottica di semplificazione e collaborazione amministrativa, sulle presenti istruzioni si è acquisita la condivisione della società Equitalia S.p.A., soggetto cui è attribuita, ex lege e sull’intero territorio nazionale, la funzione di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo (articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).


VERIFICA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
In assenza del previsto regolamento di attuazione e sino all’emanazione dello stesso, esigenze di semplificazione nonché di economicità e celerità amministrative conducono, senz’altro, a preferire e privilegiare l’utilizzo della dichiarazione sostitutiva rispetto alla verifica, da espletare presso gli agenti della riscossione, volta ad acclarare l’esistenza di eventuali inadempimenti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento aventi un ammontare complessivo pari almeno a diecimila euro.
Infatti, siffatta dichiarazione appare lo strumento più idoneo, in questa fase transitoria, a far emergere le eventuali situazioni debitorie in capo ai beneficiari di pagamenti, superiori alla soglia fissata dall’articolo 48-bis, posti a carico delle Amministrazioni Pubbliche indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Pertanto, si ritiene più rispondente alle esigenze di efficacia dell’azione amministrativa che le Amministrazioni interessate procedano in prima istanza a richiedere ai beneficiari il rilascio della indicata dichiarazione sostitutiva, secondo le modalità indicate nella circolare n. 28/2007.
Qualora, poi, dovesse risultare che i medesimi beneficiari abbiano manifestato, in modo esplicito o per fatti concludenti, l’intendimento di non rendere la richiesta dichiarazione sostitutiva, l’Amministrazione interessata, prima di procedere al pagamento, deve aver provveduto ad effettuare una specifica verifica presso Equitalia S.p.A., in modo di rispettare le finalità perseguite dall’articolo 48-bis.
Circa detta evenienza, non sembra superfluo tener presente che l’Amministrazione procedente dovrà agire nel rispetto della disciplina dettata dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nello specifico, dunque, dovrà essere individuato il funzionario responsabile al trattamento dei dati personali, nonché uno o più incaricati abilitati a porre in essere gli adempimenti concernenti la verifica in discorso e le relative comunicazioni nei confronti di Equitalia S.p.A.
Affinché possano ritenersi soddisfatti gli obblighi di verifica nel caso di omessa dichiarazione sostitutiva, le suddette richieste di verifica devono risultare inoltrate alla Equitalia S.p.A., utilizzando i seguenti mezzi di trasmissione, indicati unitamente ai correlativi recapiti:
posta elettronica rapporti.pa@equitaliaonline.it
telefax + 39 06 98958407 / 0698958404


PAGAMENTI AVENTI CARATTERE PERIODICO
Sempre con l’obiettivo di rendere più efficace e spedita l’azione amministrativa, si ritiene che, in presenza di pagamenti aventi carattere periodico a favore dello stesso beneficiario, la dichiarazione sostitutiva concernente gli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a diecimila euro possa essere appositamente rimodulata, allo scopo di evitare la replica di identiche dichiarazioni a fronte di ogni singolo pagamento.
In proposito, il fac-simile di dichiarazione sostitutiva, allegato alla menzionata circolare n. 28/2007, può essere convenientemente integrato come segue:
“ DICHIARA
infine, che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata”.
Una siffatta integrazione della dichiarazione sostitutiva, a titolo esemplificativo, potrebbe essere proficuamente utilizzata – ovviando così all’acquisizione per ciascun pagamento di una singola dichiarazione dedicata – in presenza di contratti di locazione, di somministrazione (sia con prestazioni periodiche sia con prestazioni continuative), di appalto di servizi.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E MODALITA’ DI CONTROLLO
Quanto alle modalità da osservare per il controllo delle dichiarazioni sostitutive acquisite, è appena il caso di soggiungere che le singole Amministrazioni dovranno dimostrare di aver osservato le prescrizioni contenute nell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Ad ogni buon conto, detto controllo dovrà essere espletato, ovviamente, in un momento successivo a quello dell’acquisizione della dichiarazione stessa e dell’effettuazione del relativo pagamento e, comunque, non prima dell’emanazione del citato regolamento, al fine di utilizzare le procedure di verifica nello stesso individuate.
In particolare, coerentemente con le finalità di semplificazione perseguite dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al citato D.P.R. n. 445 del 2000, il controllo delle dichiarazioni sostitutive dovrà risultare attuato con modalità campionarie, procedendo all’estrazione del campione in modo da non compromettere le esigenze di operatività della stessa Amministrazione procedente, né quelle dell’Amministrazione certificante, rappresentata, nel caso de quo, dalla Equitalia S.p.A.
In concreto, poi, l’individuazione del predetto campione è rimessa all’autonoma determinazione delle singole Amministrazioni, anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti.
Da ultimo, non sembra superfluo ricordare che anche le presenti precisazioni operative costituiscono prime modalità attuative della normativa recata dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973.
Pertanto, corre l’obbligo di informare che l’emanando regolamento ministeriale potrebbe contenere statuizioni parzialmente difformi.

Il Ragioniere Generale dello Stato
F.to Canzio
aidi
00venerdì 7 settembre 2007 13:07
l'anci emilia romagna dice la sua
forse vi interessa?


Anci Emilia Romagna - Interpretazione art 48-bis del Dpr 602/73 (Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni)

Il Direttore
della sua entrata in vigore che si perfeziona il quadro normativo che consente
l’applicazione delle disposizioni >>;
- che la situazione venutasi a creare mette in difficoltà gli operatori degli enti locali in quanto
EQUITALIA, con Circolare 9/08/2007, ha invitato i propri associati della riscossione a non
fornire i dati richiesti fino a quando non ci sarà il regolamento; per cui gli enti sarebbero
costretti, di fatto, a richiedere ai creditori la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, non solo
così complicando e allungando i termini della procedura, ma che richiederebbe anche ai
creditori un adempimento non dovuto e forse illegittimo ( in quanto la pubblica
amministrazione non può richiedere ai cittadini dati o notizie di cui essa stessa è in
possesso), che peraltro contrasterebbe con le iniziative volte a semplificare le procedure
amministrative della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini.
Tutto ciò premesso ed osservato, tenuto conto della responsabilità amministrativo/contabile
che i provvedimenti sopra richiamati evidenziano a carico degli operatori in caso di eventuale
inerzia ;
l’ANCI EMILIA - ROMAGNA
allo stato attuale, in attesa dell’emanazione del previsto Regolamento, ritiene che gli enti locali
possano considerare di avere adempiuto a quanto stabilito dalla norma di legge, utilizzando la sola
trasmissione ad EQUITALIA della richiesta di informazioni relative ai creditori per somme superiori
a 10.000 euro. Tuttavia, in caso di mancata risposta, entro 20 giorni da parte dell’agente di
riscossione, si ritengono insussistenti situazioni debitorie che comportino la sospensione del
pagamento
IL DIRETTORE
Antonio Gioiellieri
Michele Dei Cas
00sabato 8 settembre 2007 10:21
Ottima premessa, pessima soluzione.
lillo1
00sabato 8 settembre 2007 16:31
io sono un po' tarda ma di tutta questa vicenda mi sfugge qualcosa.

facciamo finta di essere a regime
prima di pagare un fornitore a cui devo 12.000 euro faccio le mie verifiche e scopro che il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo

stoppo il pagamento e segnalo la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai
fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo.

dopodichè?

quel pagamento al creditore non lo farò mai più?
c'è un termine entro il quale la società di riscossione deve attivarsi? sarò pessimista, ma prevedo che i resdui passivi giacenti cresceranno un bel po'...
e poi:
la norma così com'è è sufficiente a metterci al riparo da richieste di interessi moratori o azioni esecutive da parte del creditore per il mancato pagamento della fattura previsto da una norma che ora non ricordo?

marco panaro
00sabato 8 settembre 2007 17:52
La seconda circolare della Ragioneria è una buffonata.
Ci accontentiamo della dichiarazione sostitutiva, anzi di una dichiarazione unica con riserva di integrazione se i pagamenti sono periodici; non si possono effettuare verifiche prima del Regolamento.
ferrari.m
00sabato 8 settembre 2007 18:30
Re:
lillo1, 08/09/2007 16.31:


dopodichè?

quel pagamento al creditore non lo farò mai più?
c'è un termine entro il quale la società di riscossione deve attivarsi? sarò pessimista, ma prevedo che i resdui passivi giacenti cresceranno un bel po'...



Per cifre di quel tipo credo che ci si muoverà abbastanza alla svelta...

Se la cartella è maggiore del credito vantato nei confronti della p.a. credo che l'agente della riscossione promuoverà il pignoramento presso terzi...

Se il credito è maggiore della cartella la ditta penso che si darà da fare per pagare la cartella ed ottenere lo sblocco del credito...

lillo1, 08/09/2007 16.31:



la norma così com'è è sufficiente a metterci al riparo da richieste di interessi moratori o azioni esecutive da parte del creditore per il mancato pagamento della fattura previsto da una norma che ora non ricordo?


Credo che per essere al riparo da azioni o richieste di interessi dovremo fare tutte le cose per bene, senza bloccare per un giorno in più del necessario i pagamenti...
Ci si dovrà muovere con molta attenzione
lillo1
00sabato 8 settembre 2007 18:35

lo so che lo strumento è il pignoramento presso terzi. ma non è una procedura proprio speedy, per quella che è la mia modesta esperienza. perciò mi ponevo la domanda. se poi gli attuali agenti della riscossione sono efficienti come i vecchi concessionari della riscossione... addio.
Arcam
00domenica 9 settembre 2007 09:06
Un passetto avanti e uno indietro..
La seconda circolare sembra attenuare di molto alcune procedure.
Secondo voi se un impresa vanta in credito di 50.000 euro ,e l'ente si accorge che alla stessa impresa sono state trasmesse cartelle esattoriali per 30.000 euro ,l'ente che fà blocca tutto il pagamento o paga la parte residuale cioè 20.000 euro?
La norma se non erro vale anche per i compensi dei professionisti esterni.
Personalmente è capitato che mi sia stata trasmessa una cartella esattoriale per un importo superiore ai diecimila euro ,ho promosso ricorso tramite il consulente fiscale di fiducia e dopo circa "un anno" è stato fatto lo sgravio "totale" ,come a dire che il fisco si era sbagliato.
Da quanto sopra si può dedurre che eventuali sospensioni dei pagamenti potrebbero essere effettuate su erronei presupposti fiscali .
Insomma quando si ha la certezza che il fisco ha effettivamente un credito certo ?

E poi se un'impresa così come normalmente avviene intrattiene più rapporti contrattuali nello stesso anno con più enti e tutti si accorgono della presenza delle cartelle esattoriali ,tutti quanti sono tenuti al blocco dei pagamenti con un effetto decisamente ridondante ,mentre in realtà basterebbe che un solo ente si attivasse per la sospensione .
Cioè si porebbe verificare un coefficiente di contemporaneità con correlato blocco plurimo molto più alto in termini economici del credito vantato.
Ci vorrebbe una banca dati in modo che il primo ente che opera il blocco gli altri lo sanno e procedono al pagamento.

Ancora non mi sono svegliato del tutto ....? [SM=g27823]
lillo1
00domenica 9 settembre 2007 14:41
mi pare che tu ti sia svegliato perfettamente. i problemi che poni sono molto concreti e per niente campati in aria...

così come non è campata in aria l'ipotesi di "cartelle pazze", che penalizzerebbero assai i destinatari che, oltre ad essere vittime dell'errore dell'amministrazione fiscale, a cui dovrenno con mille peripezie dimostare di essere in regola e di non dovere quei soldi, visto il funzionamento kafkiano del nostro sistema pubblico, si troveranno pure a non poter riscuotere le legittime spettanze per lavori eseguiti presso altre p.a.

mah.
io penso che sarebbe ora di finirla di inventare norme assurde che impongono agli enti locali adempimenti finalizzati a tamponare le inefficienze di altri enti pubblici, istituzionalmente preposti al controllo di specifici settori. se no il risultato sarà la paralisi.

tra l'altro non ho capito bene che cosa succede se l'amministrazione paga senza fare le comunicazioni previste dall'art. 48 bis, e poi viene fuori che il beneficiario aveva ricevuto una cartella che non aveva pagato.
l'amministarzione che ha pagato il proprio credito senza comunicare è responsabile in solido per il credito fiscale del beneficiario del pagamento? bum. mi pare grossa.
e come fa il fisco a venire a sapere che il contribuente moroso ha ricevuto un pagamento da un'amministarzione? accede ai conti correnti bancari?
mah.
io quasi quasi, seguendo l'insegnamento di un simpaticissimo collega siciliano ... me ne catafotto.
marco panaro
00domenica 9 settembre 2007 17:59
Io penso invece che sia ora di piantarla di pensare che l'Amministrazione pubblica ha sempre torto e il privato ha sempre ragione.

E se fosse una cartella pazza? E se gli blocchiamo più pagamenti?

E se fosse un evasore?
lillo1
00lunedì 10 settembre 2007 13:36
non farmi dire cose che non penso assolutamente.
so bene che gli imprenditori che lavorano per noi non sono tutti dei santi, anzi.
intendevo solo dire che, come spesso purtroppo accade, hanno fatto un gran casino, introducendo con molta superficialità una norma che sembra di grande effetto, senza tenere conto di tutte le implicazioni concrete.
ferrari.m
00lunedì 10 settembre 2007 14:43
Re:
lillo1, 10/09/2007 13.36:


intendevo solo dire che, come spesso purtroppo accade, hanno fatto un gran casino, introducendo con molta superficialità una norma che sembra di grande effetto, senza tenere conto di tutte le implicazioni concrete.


L'impressione è che non si tenga mai conto delle implicazioni concrete...

aidi
00venerdì 14 settembre 2007 14:04
IL GARANTE ORMAI E' COME IL PREZZEMOLO
forse l'avevave già vista

Parere - 25 luglio 2007 Bollettino del n. 85/luglio 2007, pag. 0


[doc. web n. 1434395]

Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni - 25 luglio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto l'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il parere del Garante in ordine a uno schema di regolamento recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il regolamento deve attuare l'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 a norma del quale le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di una somma di importo superiore a diecimila euro, "verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo". Qualora risulti tale inadempimento, le pubbliche amministrazioni non devono procedere al pagamento, segnalando la circostanza al competente agente della riscossione per il recupero delle somme dovute.

Lo schema prevede che ciascuna pubblica amministrazione interessata verifichi la sussistenza di un eventuale inadempimento del beneficiario del pagamento in via telematica, inoltrando una richiesta a Equitalia Servizi S.p.a., società cui è attribuita la gestione dei servizi informatici di Equitalia S.p.a. (nuova denominazione di Riscossione S.p.a.) alla quale è attribuito per legge il compito di riscuotere coattivamente i crediti erariali. A tal fine, i soggetti pubblici devono segnalare nominativi di propri operatori da "accreditare", mediante una specifica procedura, quali esclusivi titolari della facoltà di effettuare la predetta verifica.

Lo schema prevede poi che, ricevuta la richiesta di verifica, Equitalia Servizi S.p.a. effettui il controllo sull'eventuale inadempimento del beneficiario "avvalendosi del sistema informativo" e riscontri, poi, la richiesta stessa.

OSSERVA:

1. Titolare, responsabile e incaricati del trattamento

Appare necessario chiarire chi sia il titolare (o i titolari) e il responsabile del trattamento dei dati, tenendo conto dei compiti attribuiti per legge ai soggetti pubblici interessati e di quelli specificamente assegnati a ogni altro soggetto o persona fisica cui si riferisce il regolamento (soggetti pubblici tenuti al pagamento di somme di denaro, persone fisiche operanti presso tali soggetti pubblici e abilitati alle verifiche, "agenti della riscossione", Equitalia S.p.a., Equitalia Servizi S.p.a.).

Lo schema, infatti, non reca indicazioni univoche al riguardo, né specifica a quale titolo, sul piano del trattamento dei dati personali, Equitalia S.p.a. ed Equitalia Servizi S.p.a. potranno avvalersi, consultandolo, di un non meglio identificato "sistema informativo" della riscossione.

Tale chiarimento si rende necessario anche in considerazione del fatto che, a seguito delle recenti modifiche in materia di riscossione dei crediti erariali (art. 3, comma 7, d.l. n. 223/2005), che hanno attribuito tale funzione a Riscossione S.p.a. (ora Equitalia S.p.a.) anche mediante partecipazioni in altre società già concessionarie del servizio, il novero degli agenti della riscossione è ancora in via di definizione.

1.1. Nel preambolo del regolamento si precisa, peraltro, che "Equitalia Servizi S.p.a., società controllata da Equitalia S.p.a., gestisce le attività informatiche condivise fra gli agenti della riscossione". L'art. 1, comma 1, lett. c), dello schema definisce poi "agenti della riscossione" la stessa Equitalia S.p.a. e "le società dalla stessa partecipate". Se, quindi, come sembra, Equitalia Servizi S.p.a. è compresa fra gli agenti della riscossione, la stessa (in base all'articolo 5 dello schema) risulterebbe per un verso "titolare" del trattamento dei dati e invece, per espressa indicazione, "responsabile" del trattamento stesso.

Nella relazione allo schema di regolamento si legge inoltre che Equitalia Servizi S.p.a. "assume il ruolo di responsabile/titolare autonomo del trattamento dei dati contenuti nel sistema informativo".

Da ultimo, le funzioni attribuite dalla legge in materia di riscossione e la configurazione dei compiti e dei rapporti fra i diversi soggetti che sembra evincersi dallo schema di regolamento, inducono a ritenere che (nel rapporto fra le due predette società) "titolare" del trattamento dei dati relativi all'inadempimento dei beneficiari, nella parte oggetto del presente regolamento, sia Equitalia S.p.a. e che questa società debba, quindi, designare Equitalia Servizi S.p.a. quale responsabile del trattamento stesso.

Conseguentemente, ferma restando l'attribuzione a Equitalia Servizi S.p.a. del compito di curare la "gestione" del servizio di verifica, lo schema deve essere modificato precisando che le operazioni di trattamento di dati personali effettuate per verificare l'inadempimento dei beneficiari dei pagamenti e per comunicare l'esito della verifica ai soggetti pubblici interessati verranno effettuate da Equitalia S.p.a. in qualità di titolare del trattamento, "mediante" Equitalia Servizi S.p.a. (artt. 18 e 19 del Codice), fermo restando il possibile ruolo degli agenti della riscossione.

1.2. Resta, infatti, fermo che la titolarità del trattamento dei dati personali relativi all'inadempimento all'obbligazione tributaria può essere individuata anche in capo ad altri singoli agenti della riscossione eventualmente "competenti".

1.3. Sull'altro fronte, va rilevato che titolari del trattamento dei dati oggetto della verifica sono anche, per altri profili, i soggetti pubblici che devono disporre i pagamenti. Sotto questo aspetto, considerando che gli "operatori" da abilitare alle verifiche sono segnalati dai soggetti pubblici presso i quali operano, è, quindi, più rispondente alla reale configurazione del rapporto di collaborazione che tali operatori siano designati quali "incaricati" del trattamento dei dati e ricevano pertanto le relative istruzioni da tali soggetti, anziché da Equitalia Servizi S.p.a., come invece riportato nella relazione illustrativa (art. 30 del Codice).

1.4. In conclusione, lo schema di regolamento e, in particolare, l'articolo 5 devono essere, pertanto, modificati e integrati in base alle indicazioni sopra riportate, avendo cura di dettagliare le pertinenti disposizioni per quanto necessario.



2. La pertinenza e non eccedenza dei dati oggetto di comunicazione

2.1. Ai fini del rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali (art. 11 del Codice) è necessario prevedere (cfr. art. 4, comma 4) che l'"importo" che il soggetto pubblico deve corrispondere sia comunicato solo se, dalla verifica svolta in via telematica, risulti un inadempimento del beneficiario.

Ciò, in quanto si tratta solo di una comunicazione preliminare.

2.2. All'articolo 4, comma 5, deve essere poi ribadito, inserendo le parole: "dei soli dati di cui all'articolo 3", che i dati e le informazioni che Equitalia S.p.a. deve comunicare al soggetto pubblico interessato sono solo quelli già indicati nello schema e, in particolare, "l'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti", anziché altre eventuali informazioni concernenti la posizione debitoria del beneficiario, come per esempio la causale del debito.



3. La conservazione dei dati relativi alle verifiche

Infine, all'articolo 5, comma 3, dello schema deve essere precisato che le informazioni identificative di ogni verifica, riportate nella prevista stringa alfanumerica, non devono riguardare il "contenuto" della verifica stessa.

TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni a condizione che, nei termini di cui in motivazione:

a) all'articolo 5, siano chiarite univocamente le figure del titolare (o dei titolari) del trattamento, del responsabile e degli incaricati, tenendo conto dei compiti attribuiti o specificamente assegnati a ciascun soggetto o persona fisica (punto 1);

b) nello schema, tutte le volte che risulti necessario, sia precisato che le operazioni di trattamento dei dati sono effettuate da Equitalia S.p.a., anziché da Equitalia Servizi S.p.a. (punto 1);

c) all'articolo 4, comma 4, sia previsto che l'"importo" che il soggetto pubblico deve corrispondere non è indicato nella comunicazione preliminare, ed è comunicato solo se, dalla verifica svolta in via informatica, risulti un inadempimento del beneficiario (punto 2.1.);

d) all'articolo 4, comma 5, sia precisato che i dati e le informazioni che devono essere comunicati da Equitalia S.p.a. al soggetto pubblico interessato sono solo quelli già indicati nell'articolo 3 (punto 2.2.);

e) all'articolo 5, comma 3, sia ulteriormente precisato che le informazioni identificative di ogni verifica, riportate nella prevista stringa alfanumerica, non devono riguardare il "contenuto" della verifica stessa (punto 3).

Roma, 25 luglio 2007



lillo1
00venerdì 5 ottobre 2007 16:37
un d.l. pubblicato il 2 ottobre ha sospeso tutto, fino all'emanazione del regolamento.
prevedendo, tra l'aktro, che l'importo di 10.000 euri possa essere elevato con d.m.
o almeno così mi pare di aver capito.

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