aliquote IVA

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
marco panaro
00martedì 31 gennaio 2006 12:12
Risoluzione agenzia Entrate 17/1/2006 n. 14/E

L’attività di gestione dei rifiuti appare interamente riconducibile tra le operazioni soggette all’aliquota IVA agevolata del 10%, purché i “rifiuti” trattati rientrino nel novero dei “rifiuti urbani” o tra i “rifiuti speciali agevolati”, rispettivamente secondo la definizione data dal comma 2 dell’art. 7 del d. lgs. 22/97 e ai sensi del comma 3 lettera g) del medesimo art. 7.

In particolare, l’utilizzo della componente secca della frazione residuale dei rifiuti solidi urbani come combustibile nell’impianto di termovalorizzazione
appare coerente con la nozione di “gestione” dei rifiuti di cui alla lett. d) dell’art.
7 d. lgs. 22/97 mediante “recupero” dei medesimi, tramite utilizzazione degli stessi come “combustibile”, come espressamente previsto dalla lettera R1
(Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre
energia) dell’Allegato C del decreto Ronchi, che contiene un elenco delle operazioni di recupero.

Anche per quanto concerne il recupero dei materiali metallici, si ritiene
che lo stesso rientri nella norma agevolativa, in quanto “rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti” di cui al comma 3 lettera g) del
medesimo art. 7.
---
Tale aliquota appare applicabile anche per la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione, in quanto la duplice funzione di “combustione dei rifiuti” (smaltimento rifiuti) e di “produzione di energia elettrica” appare coerente con i
principi e la disciplina dettati dal decreto Ronchi al fine di riconoscere alla predetta opera la natura di impianto di smaltimento rifiuti e non quella di mero
stabilimento industriale (la cui costruzione sarebbe soggetta ad IVA ordinaria del
20 per cento) atteso che nella nozione normativa di “gestione” dei rifiuti, ai sensi della lettera h del comma 1 dell’art. 6 del citato Decreto Ronchi, rientrano le
operazioni di recupero dei rifiuti - tra l’altro - “come combustibile” e che “gli impianti di incenerimento sono contemplati solo in quanto capaci di consentire, almeno in parte, un recupero energetico”.

---

Si ritiene che l’attività di manutenzione ordinaria del predetto impianto potrà essere assoggettata all’aliquota ridotta solo se ed in quanto possa essere applicato il principio di cui all’art. 12 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto prestazione accessoria e funzionale all’attività di gestione
dei rifiuti.
Infatti, come chiarito in numerosi documenti di prassi, si ricorda che affinché si abbia accessorietà ai sensi dell’art. 12 e la prestazione subordinata
segua lo stesso trattamento IVA dell’operazione principale, è necessario che la prestazione accessoria avvenga tra gli stessi soggetti dell’operazione principale e che sia effettuata direttamente dal cedente o prestatore dell’operazione principale.
marco panaro
00martedì 2 gennaio 2007 10:43
Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 143 del 19-12-2006

Secondo il regolamento attuativo (D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162) tali soggetti devono eseguire le verifiche periodiche a mezzo di “tecnici forniti di laurea in ingegneria”; al termine della verifica periodica viene redatto un verbale relativo all’esito del controllo che ha accertato la sicurezza dell’impianto, il regolare funzionamento e l’adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

L’art. 13, comma 6, citato in precedenza, prevede che le spese relative a tali
controlli siano “a carico del proprietario dello stabile ove è installato
l’impianto” verificato.
Tanto premesso, la somma corrisposta dal proprietario dello stabile a favore di uno dei soggetti sopra individuati rappresenta il corrispettivo del
servizio di verifica, il quale risulta riconducibile ad una generica prestazione di servizi di cui all’art. 3 del decreto IVA.
In base a quanto emerge dal D.P.R. n. 162 del 1999, infatti, al fine di
ottemperare ai controlli obbligatori che tale decreto prevede, l’utente può richiedere la relazione della verifica eseguita indifferentemente alle Arpa ovvero
alle Asl ovvero agli organismi riconosciuti ovvero - in caso di controlli presso
stabilimenti industriali od aziende agricole - alla Direzione provinciale del lavoro competente.
Atteso che la suddetta verifica periodica può essere concretamente effettuata, in condizioni di concorrenza, tra soggetti di diversa natura (alcuni dei
quali, senza dubbio, di natura pubblica), si ritiene che sotto il profilo soggettivo
la prestazione del servizio in esame, pur riguardando la tutela e la sicurezza della
salute pubblica, non costituisca esercizio del potere proprio di una pubblica autorità. Il servizio in esame risulta, infatti, eseguibile da una pluralità di soggetti (quelli menzionati dal primo comma del citato art. 13 del D.P.R. n. 162 del 1999)
operanti, sotto questo profilo, in condizioni concorrenziali.
Al riguardo occorre rilevare come l’art. 5, n. 4 della sesta Direttiva, in
tema di rilevanza soggettiva ai fini IVA, prevede che “gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.
Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza (…)”.

In riferimento alla nozione di “attività esercitata in veste di pubblica
autorità” la Corte di Giustizia (sent. 17 ottobre 1989, cause nn. 231/87 e 129/88) ha precisato che “le attività esercitate in quanto pubbliche autorità (…) sono quelle svolte dagli enti pubblici nell’ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati”.
La risoluzione 8 luglio 2002, n. 220, ha affermato che un ente agisce quale autorità pubblica, con conseguente disapplicazione delle norme IVA per
carenza del presupposto soggettivo, quando rende un servizio “nell’esercizio di
poteri amministrativi”: se le attività svolte dall’ente possono essere rese anche da
altri soggetti privati, le medesime dovranno, comunque, farsi rientrare nel sistema dell’IVA nell’eventualità in cui la loro esclusione da tale imposta generi una distorsione di concorrenza di una “certa importanza”.
Posto che la verifica periodica di cui all’art. 13 del citato D.P.R. n. 162
del 1999 rappresenta un generico servizio reso senza manifestazione di poteri
pubblicistici, si ritiene che i relativi corrispettivi siano da assoggettare agli
ordinari obblighi IVA, prescindendo dalla natura giuridica del soggetto che rende tale servizio.

Tenuto conto, invero, della molteplicità dei soggetti sia pubblici sia
privati che operano nel settore, l’eventuale esclusione da IVA delle prestazioni
rese dai soggetti pubblici determinerebbe una significativa distorsione della concorrenza.

[Modificato da marco panaro 02/01/2007 10.44]

marco panaro
00giovedì 4 gennaio 2007 14:44
fINANZIARIA 2007

Articolo 1, comma 384
Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura
di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
all’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle
forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria».

Articolo 1, comma 394
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:
[…]
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
[…].
marco panaro
00giovedì 7 giugno 2007 16:16
Agenzie delle Entrate, Risoluzione n. 129 del 06/06/07
La norma di cui al n. 35) della Tabella A, parte II, del DPR
n. 633 del 1972, nel presupporre l'esistenza di un
rapporto fra i soggetti che provvedono a prestare i servizi (ad es. tipografie) e le due Camere del Parlamento (soggetti committenti), prevede l'applicabilita' dell'aliquota IVA del 4 per cento sui corrispettivi
relativi ai servizi di composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa degli atti e delle pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Dalla formulazione letterale della norma in argomento emerge che le
prestazioni destinatarie dell'aliquota IVA del 4 per cento sono
esclusivamente quelle relative agli atti e alle pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

[Modificato da marco panaro 07/06/2007 16.17]

Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 11:23.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com