Governo battuto alla Camera
ROMA - Governo battuto alla Camera su un emendamento del Pd alla manovra economica in materia di giustizia civile. Il testo è stato approvato con 239 sì e 235 no nonostante la maggioranza avesse espresso parere contrario. La seduta è stata sospesa.
RICORSO IN CASSAZIONE - L'emendamento si riferisce all'appello nel processo civile, dichiarando non ammissibile il ricorso in Cassazione contro una sentenza di appello che confermi quella di primo grado. Presentato da Donatella Ferranti del Pd, viene giudicato tecnico in ambienti del governo e della maggioranza, perché introdurrebbe un ulteriore filtro rispetto a un dato specifico. L'inciampo della maggioranza, salutato con un lungo applauso dai banchi del Pd, è giunto dopo che l'Assemblea ha bocciato, con pochi voti di differenza, una serie di emendamenti presentati e ritirati da Manlio Contento del Pdl e fatti propri dal gruppo dell'Idv.
PDL, 46 ASSENTI - Il testo ha ottenuto 239 voti a favore e 235 no, la maggioranza era di 238. I sì sono arrivati dal Pd, dall'Idv e dall'Udc: nessun voto da parte della maggioranza, che sconta però le numerose assenze. Su 90 deputati del Pdl che non erano in Aula, solo 44 risultano in missione: 46 sono quindi assenti. Per quanto riguarda la Lega invece non hanno preso parte al voto in 11, ma sono solo 3 i deputati del Carroccio assenti e non giustificati.
«PROTERVIA DEL GOVERNO» - «È stata punita la protervia del governo che voleva mettere sotto i piedi la dignità del Parlamento - così il ministro ombra del Pd Lanfranco Tenaglia ha commentato l'approvazione del testo proposto dal Pd -. Sono andati sotto su un emendamento qualificante per la nostra posizione. L'arroganza non paga mai». E Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori: «È tutto il giorno che chiediamo alla maggioranza di leggere quello che ha scritto il Consiglio Superiore della Magistratura, ma la maggioranza sorda non ci ha mai ascoltato. Questo rimette in discussione tutto il sistema della pseudo riforma perché si basava su un filtro in Cassazione, incostituzionale e improponibile».
QUATTRO CASI - L’aula di Montecitorio ha dunque approvato il collegato alla manovra che riforma il processo civile. I punti principali, oltre al filtro in Cassazione, sono: testimonianza scritta e conciliazione. Quattro i casi in cui i ricorsi sono ammissibili in ultimo grado di giudizio: quando il provvedimento impugnato «ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte, quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte, quando appare fondata la censura relativa a violazione dei princìpi regolatori del giusto processo, quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell’articolo 363», cioè infine nei casi di ricorsi «nell’interesse della legge».
TESTIMONIANZA SCRITTA - Altra novità è l’introduzione del «procedimento sommario di cognizione», e della testimonianza scritta: il testimone potrà cioè rendere la propria deposizione compilando un «modello di testimonianza» che verrà poi spedito alla cancelleria del giudice. Con l’approvazione del collegato, inoltre, il governo viene delegato ad adottare decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. La mediazione sarà svolta da «organismi professionali indipendenti», e istituti appositi potranno essere istituiti anche presso i tribunali, ma sarà possibile anche «istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli Ordini professionali». In ogni caso esisterà un vero e proprio Registro degli organismo di conciliazione, vigilato dal ministero. Con il nuovo istituto arriva anche una stretta verso coloro che sceglieranno comunque di procedere con le vie tradizionali a fronte di una soluzione, conciliativa vantaggiosa. Il giudice, infatti, che al termine di un normale processo si trovi davanti ad un provvedimento che «corrisponda interamente al contenuto dell’accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione» potrà non solo escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo ma anzi potrà condannarlo a rimborsare le spese sostenute dal soccombente.