[OT]Chi scambia musica adesso rischia l'arresto (ma solo sulla carta)

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cybermatrix
00giovedì 20 maggio 2004 21:16
ATTUALITÀ.
Chi scambia musica adesso rischia l'arresto (ma solo sulla carta)
Carcere per i «pirati»
È legge il decreto Urbani: pene inapplicabili


Da martedì sera l'Italia ha due milioni di criminali in più. Non è un risultato di cui andar fieri (specie in campagna elettorale, poi) ma è la logica conseguenza della conversione in legge del decreto Urbani, quello contro la pirateria digitale, che almeno per alcuni aspetti è passato al Senato così come era uscito dalla Camera. La legge Urbani definitiva tratta anche di spettacolo e di associazioni sportive: ne risulta un pasticcio all'italiana, una soluzione stramba per un problema che esiste e che non può essere ignorato. Ma le prime reazioni fanno pensare che nessuno abbia davvero voglia di mandare la Guardia di Finanza a casa di ogni utente di Internet.



MANETTE PER IL FILE SHARING -

Chi scarica musica (o qualunque altro file protetto da copyright) rischia di finire in galera da sei mesi a tre anni. È la conseguenza, come la "Gazzetta" ha spiegato quindici giorni fa, della decisione di sostituire la dizione «a fini di lucro» con quella «per trarne profitto». Per guadagnarsi il diritto di un soggiorno a spese dello Stato non è insomma necessario che il materiale scaricato finisca rivenduto, ma è sufficiente di per sé l'utilizzo di una rete peer to peer: si configura infatti sia l'uso non personale (in quanto sulle reti «P2P» come «Kazaa» e «Winmx» i file sono condivisi da un numero indeterminato di persone), sia il «profitto» in quanto scaricare un cd musicale significa risparmiare sul suo costo d'acquisto.
Questa scelta è di una gravità mai vista, se fosse realmente applicabile. Probabilmente non è piaciuta nemmeno al ministro Urbani («Chiedo al Senato il sacrificio di legiferare come tutti sappiamo che non si debba fare», ha detto): già si parla, infatti, di un decreto legge per sanare la situazione reintroducendo il concetto del «lucro» e quindi salvaguardando l'«uso personale». Ma al di là dell'evitare il tintinnio di manette, il problema è anche pratico: non esiste alcun metodo per individuare tutti i trasgressori, e pure se esistesse metterebbe in crisi l'edilizia carceraria italiana.


LA TASSA SUI MASTERIZZATORI -

Nonostante le numerose assicurazioni, nel testo convertito in legge è rimasta la tassa sui masterizzatori (3 per cento del prezzo di listino) e memorie rimovibili (0,36 euro a Gb), anche se è sparita quella su Cd e Dvd vergini. I soldi raccolti finiranno nelle casse della Siae, e saranno distribuiti come una sorta di «risarcimento» per le violazioni al diritto d'autore. Si può discutere a lungo su questa impostazione - se, cioé, chi compra un masterizzatore lo fa necessariamente per frodare i produttori di musica o se magari vuole soltanto archiviare le proprie fotografie - ma si può già essere certi del risultato: un aumento dei prezzi (almeno nel breve periodo) e complessivamente un danno a chi vende informatica, visto che i consumatori più attenti acquisteranno (con Internet) da altri paesi dell'Ue.


IL BOLLINO DIGITALE -

La norma più strampalata resta quella sul cosiddetto «bollino digitale», che la legge definisce come «un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi»: una specie di certificato che dovrebbe accompagnare ogni file legittimamente scaricato. L'idea è mutuata dal bollino che viene apposto sui Cd, peccato solo che la trasposizione digitale è tutt'altro che semplice (per non dire impossibile): si accettano scommesse sul fatto che rimarrà lettera morta.


COMMENTI???[SM=g27833] [SM=g27833] [SM=g27833] [SM=g27833] [SM=g27833] [SM=g27833] [SM=g27833] [SM=g27833] [SM=g27833]
dublin77
00venerdì 21 maggio 2004 16:18
I-pod
Ho visto ieri Urbani e il Berlusca fare jogging "bullandosi" del nuovo mini I-Pod appena acquistato nel negozio sottocasa...
[SM=g27816] [SM=g27816]
penso che contenesse tutte versioni di mp3 di CD ORIGINALI da loro gelosamente posseduti, ma che, non volendo impolverare, hanno preferito lasciare a casa...

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cybermatrix
00lunedì 24 maggio 2004 12:42
Re: I-pod

Scritto da: dublin77 21/05/2004 16.18
Ho visto ieri Urbani e il Berlusca fare jogging "bullandosi" del nuovo mini I-Pod appena acquistato nel negozio sottocasa...
[SM=g27816] [SM=g27816]
penso che contenesse tutte versioni di mp3 di CD ORIGINALI da loro gelosamente posseduti, ma che, non volendo impolverare, hanno preferito lasciare a casa...

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dubh
00giovedì 17 giugno 2004 01:45
Posso dire che io non ci ho ancora capito molto? [SM=g27831]
http://www.interlex.it/copyright/urbani6.htm

La legge Urbani non punisce la copia personale

di Giorgio Lunardi - 03.06.04

Si è fatto un grande baccano intorno al decreto Urbani, recentemente trasformato in legge con modifiche dell’ultimo momento che ne avrebbero mutato radicalmente la struttura ed inasprito il regime sanzionatorio. Si è tacciato il Ministro di incompetenza e di aver favorito in maniera eccessiva le major del cinema e della musica, a scapito degli utenti domestici. Ma è davvero andata così? Vale a dire, si è effettivamente inasprito il regime a carico di chi scarica da casa ad uso esclusivamente privato file musicali o film? La chiave di lettura non dovrebbe essere nell’interpretazione, a mio parere, affrettata, che ne hanno dato i (pochi) giornali che se ne sono occupati.

Bisogna leggere attentamente la legge Urbani in relazione alle altre, già vigenti, e a cui si fa un rimando. In particolare, bisogna riferirsi alla legge 18 agosto 2000 n. 248, in vigore dal 1 settembre 2003. La legge 248/2000 apporta sostanziali modifiche alla disciplina della legge n. 633 del 1941. Si legga la modifica all’art. 171-ter: L’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: Art. 171-ter.- 1. E’ punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

Si legga ora l’art. 1, n. 2 e 3 della legge Urbani: Al comma 1 dell’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, le parole: ”a fini di lucro” sono sostituite dalle seguenti: ”per trarne profitto”.
3. Al comma 2 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a-bis) in violazione dell’articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;“.

Ebbene, se è vero che la locuzione “a fini di lucro” è stata sostituita con quella più ampia di “per trarne profitto”, tuttavia non è stato toccato l’aspetto più importante: il fatto è punito solo quando commesso per un uso non personale. Questo dovrebbe mantenere la liceità della copia privata, inclusa quella ottenuta tramite internet, in quanto ad uso personale. Il reato si commette e viene giustamente punito, quando dal fatto di ottiene in ingiustificato profitto per fini non personali, si pensi ad esempio a chi commercia CD o DVD falsi. A mio parere quindi, nonostante il grande clamore, chi da casa utilizza sistemi di condivisione, non commette un illecito penale (e ci sarebbe da discutere anche sul versante amministrativo, infatti nella legge n. 248/2000 e nella legge Urbani, non sono specificate sanzioni amministrative a carico di chi compie il fatto per uso personale), posto che comunque una parte dei proventi derivanti dall’aumento dei supporti digitali e dei masterizzatori, andrebbe a carico di un fondo per il diritto d’autore (il cosiddetto equo compenso).

Più preoccupati dovrebbero essere (e lo sono) i prestatori di servizi della società dell’informazione, gravati da sanzioni sproporzionate e a cui sono attribuiti compiti di vigilanza e delazione alquanto dubbi. Esenti da ogni gravame, i fornitori di connettività, cui è riservato un trattamento di favore. Altro aspetto, se vero, che desterebbe preoccupazione semmai sarebbe quello che delega alla Digos il compito di raccogliere le segnalazioni e effettuare i controlli, cosa assolutamente enorme, posto che sicuramente in prima fase di applicazione della legge ci saranno sicuramente problemi di interpretazione anche circa l’effettivo ruolo di un organismo deputato alla prevenzione di crimini gravi.

In sostanza, nessuno può essere punito penalmente se si scarica musica o film da internet ad uso personale, posto che nel nostro ordinamento giuridico l’interpretazione della legge penale è rigida. Amministrativamente la cosa non dovrebbe comportare sanzioni (da una lettura rapida del sistema di norme non mi sembra a prima vista di scorgerne).
Inoltre è molto interessante l’orientamento dei giudici italiani, che soprattutto in occasione di una sentenza, per alcuni aspetti simile all’argomento trattato, in quanto riguardante soprattutto i programmi di gioco, (n. 320/03 del 18 marzo 2003, tribunale di Arezzo), assolveva il reo di essersi procurato e aver diffuso via internet (addirittura ponendo in commercio!), materiale ludico e sonoro (reato commesso prima del 24 agosto 2001). Interessanti perché nella stessa direzione di altre corti straniere, che tendono a legittimare il comportamento dell’utente domestico.

Questa tendenza deve far riflettere sul fatto che i nuovi orizzonti della tecnica hanno ormai travolto tutti i settori dell’arte e dell’ingegno, e chiedono una soluzione diversa da quella meramente repressiva, con misure da stato di polizia da più parti insistentemente richieste. La legittimazione dei comportamenti degli utenti domestici deve corrispondere al riconoscimento in costoro della qualifica di clienti di materiale discografico e cinematografico, e non di ladri e deve richiedere alle case discografiche e di distribuzione uno sforzo concreto per modificare, alla luce di internet, il sistema dei compensi agli artisti, che corrisponda anche al reale valore dell’opera e delle esigenze delle nuove generazioni.
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