Riproduzione di articoli di riviste o giornali

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gior77
00giovedì 19 ottobre 2006 08:25
Riporto dal blog di beppe grillo questa notizia:

"Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006
Art. 32.
Riproduzione di articoli di riviste o giornali
All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

La legge dice nella sostanza che bisogna pagare per riportare on line parte degli articoli pubblicati dai giornali o dalle riviste.

Attendiamo novità. Se il testo verrà approvato così, dovremo dare una bella stretta al copia e incolla di articoli.
gior77
00domenica 22 ottobre 2006 00:12
Proprio ieri sera a Caterpillar l'on. Grillini ha annunciato che è passato un emandamento (suo tra l'altro) che ha cancellato la norma di cui sopra.

Per fortuna si sono accorti dell'assurdità di questa norma.
anam cara
00venerdì 3 novembre 2006 00:02
Questa notizia l'avevo letta in giro per la rete e credevo fosse uno scherzo! [SM=g27825]
Devo tornare ad ascoltare Cirri e Solibello...mi mancano! E mi evitano coccoloni![SM=g27828]
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